Il candidato ha preso in considerazione l’analisi di alcune fattispecie incriminatici inserite nel Libro II Titolo I del codice penale che tutelano il bene giuridico della “ personalità dello Stato” con particolare riferimento a quelle contenute nel Capo I che si occupano della c.d. “personalità internazionale dello Stato” e quelle contenute nel Capo II, IV e V che riguardano invece la cd. “personalità interna” dello Stato. Dopo avere analizzato l’oggettività giuridica delle fattispecie in esame si è proceduto ad un’analisi della loro genesi storica al fine di spiegare le ragioni degli interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo e che hanno riguardato alcune fattispecie in particolare. Infatti: se possiamo dire che l’inserimento all’interno del Codice Rocco di questo copioso apparato di norme incriminatrici a tutela del bene giuridico della “personalità dello Stato” ha rappresentato un’innovazione rispetto alla precedente disciplina del Codice Zanardelli del 1889 – che raggruppava i “delitti politici” sotto l’oggettività giuridica della “sicurezza dello Stato” – tuttavia oggi, una simile concezione della tutela penale della personalità dello Stato appare non più aderente al dettato costituzionale. E’ opinione diffusa e consolidata in dottrina che la “persona giuridica Stato” non può assurgere ad oggetto della tutela penale visto che la maggior parte delle condotte incriminate -fatta eccezione per i delitti di cui all’art. 241 e 270 c.p.- non hanno una reale capacità offensiva nei confronti della “personalità dello Stato” in quanto tale, ma ogni fattispecie criminosa deve essere considerata come posta a tutela di ben definiti e plurimi interessi. Ma quello che è stato in particolar modo criticato è la stessa distinzione tra personalità “interna” ed “internazionale” dello Stato, sia sotto il profilo classificatorio sia sotto quello concettuale e, più in generale, è stato correttamente posto il problema della compatibilità di questo sistema di norme con i valori costituzionali alla luce dei quali, in un’ottica costituzionalmente orientata del bene giuridico, tali norme andrebbero interpretate. Tutte queste problematiche hanno formato oggetto di analisi ed approfondimento da parte del candidato che anche attraverso l’esame del percorso giurisprudenziale – laddove sia stato possibile – ha evidenziato le difficoltà applicative di alcune norme e le possibili chiavi interpretative proprio alla luce del modificato quadro politico e costituzionale. Quindi, da un lato, si auspica l’eliminazione di un certo numero di fattispecie penali non più adatte a tutelare l’attuale assetto democratico e, soprattutto, le nuove ed incombenti esigenze di sicurezza del Paese, dall’altro, una maggiore tipizzazione delle condotte criminose previste dalle singole fattispecie penali in modo da renderle più compatibili con il principio di offensività.
Dei delitti contro la personalità dello Stato / Albertini, B.. - (2008 Apr 12).
Dei delitti contro la personalità dello Stato
ALBERTINI, BRUNA
2008-04-12
Abstract
Il candidato ha preso in considerazione l’analisi di alcune fattispecie incriminatici inserite nel Libro II Titolo I del codice penale che tutelano il bene giuridico della “ personalità dello Stato” con particolare riferimento a quelle contenute nel Capo I che si occupano della c.d. “personalità internazionale dello Stato” e quelle contenute nel Capo II, IV e V che riguardano invece la cd. “personalità interna” dello Stato. Dopo avere analizzato l’oggettività giuridica delle fattispecie in esame si è proceduto ad un’analisi della loro genesi storica al fine di spiegare le ragioni degli interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo e che hanno riguardato alcune fattispecie in particolare. Infatti: se possiamo dire che l’inserimento all’interno del Codice Rocco di questo copioso apparato di norme incriminatrici a tutela del bene giuridico della “personalità dello Stato” ha rappresentato un’innovazione rispetto alla precedente disciplina del Codice Zanardelli del 1889 – che raggruppava i “delitti politici” sotto l’oggettività giuridica della “sicurezza dello Stato” – tuttavia oggi, una simile concezione della tutela penale della personalità dello Stato appare non più aderente al dettato costituzionale. E’ opinione diffusa e consolidata in dottrina che la “persona giuridica Stato” non può assurgere ad oggetto della tutela penale visto che la maggior parte delle condotte incriminate -fatta eccezione per i delitti di cui all’art. 241 e 270 c.p.- non hanno una reale capacità offensiva nei confronti della “personalità dello Stato” in quanto tale, ma ogni fattispecie criminosa deve essere considerata come posta a tutela di ben definiti e plurimi interessi. Ma quello che è stato in particolar modo criticato è la stessa distinzione tra personalità “interna” ed “internazionale” dello Stato, sia sotto il profilo classificatorio sia sotto quello concettuale e, più in generale, è stato correttamente posto il problema della compatibilità di questo sistema di norme con i valori costituzionali alla luce dei quali, in un’ottica costituzionalmente orientata del bene giuridico, tali norme andrebbero interpretate. Tutte queste problematiche hanno formato oggetto di analisi ed approfondimento da parte del candidato che anche attraverso l’esame del percorso giurisprudenziale – laddove sia stato possibile – ha evidenziato le difficoltà applicative di alcune norme e le possibili chiavi interpretative proprio alla luce del modificato quadro politico e costituzionale. Quindi, da un lato, si auspica l’eliminazione di un certo numero di fattispecie penali non più adatte a tutelare l’attuale assetto democratico e, soprattutto, le nuove ed incombenti esigenze di sicurezza del Paese, dall’altro, una maggiore tipizzazione delle condotte criminose previste dalle singole fattispecie penali in modo da renderle più compatibili con il principio di offensività.| File | Dimensione | Formato | |
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