L’intendimento nella realizzazione di tale lavoro è “neutro”, nei limiti in cui lo può essere un lavoro avente ad oggetto tale delicata tematica, nel senso che non è finalizzato a prendere posizione a favore della stampa in genere o a favore dei diffamati, ma cerca di offrire un quadro il più possibile realistico degli orientamenti emersi al riguardo in un analisi documentata da riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. Nella diffamazione a mezzo stampa vengono in conflitto diritti costituzionalmente garantiti quali il diritto alla reputazione e all’onore (art. 2 Cost.) e il diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) ed è compito dell’interprete e del legislatore nazionale e comunitario, individuare i rispettivi ambiti di tutela. La libertà di stampa, diritto a cui va riconosciuta una funzione sociale, essendo diretta a informare il pubblico, non è diritto autonomo ma rientra in quello, individuale, più ampio di libera manifestazione del pensiero anche con lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, garantito dall’art. 21 della Costituzione. Occorre quindi effettuare una valutazione comparativa tra tale diritto ed altri diritti garantiti dalla Carta Costituzionale. La Costituzione riconosce a chiunque il diritto di manifestare e diffondere il proprio pensiero e anche di orientarlo, purché verso fini leciti ma tale diritto non è assoluto ed incondizionato, trovando limite in altri diritti, anch’essi tutelati dalla Costituzione, quali ad esempio il diritto al rispetto della dignità personale, oltre che della reputazione altrui.
Esercizio del diritto e tutela dell'onore / Rogato, E.. - (2009).
Esercizio del diritto e tutela dell'onore
ROGATO, Emanuela
2009-01-01
Abstract
L’intendimento nella realizzazione di tale lavoro è “neutro”, nei limiti in cui lo può essere un lavoro avente ad oggetto tale delicata tematica, nel senso che non è finalizzato a prendere posizione a favore della stampa in genere o a favore dei diffamati, ma cerca di offrire un quadro il più possibile realistico degli orientamenti emersi al riguardo in un analisi documentata da riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. Nella diffamazione a mezzo stampa vengono in conflitto diritti costituzionalmente garantiti quali il diritto alla reputazione e all’onore (art. 2 Cost.) e il diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) ed è compito dell’interprete e del legislatore nazionale e comunitario, individuare i rispettivi ambiti di tutela. La libertà di stampa, diritto a cui va riconosciuta una funzione sociale, essendo diretta a informare il pubblico, non è diritto autonomo ma rientra in quello, individuale, più ampio di libera manifestazione del pensiero anche con lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, garantito dall’art. 21 della Costituzione. Occorre quindi effettuare una valutazione comparativa tra tale diritto ed altri diritti garantiti dalla Carta Costituzionale. La Costituzione riconosce a chiunque il diritto di manifestare e diffondere il proprio pensiero e anche di orientarlo, purché verso fini leciti ma tale diritto non è assoluto ed incondizionato, trovando limite in altri diritti, anch’essi tutelati dalla Costituzione, quali ad esempio il diritto al rispetto della dignità personale, oltre che della reputazione altrui.| File | Dimensione | Formato | |
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