In questa ricerca viene approfondito, in primis, il principio di non contestazione, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità che limita significativamente (e irragionevolmente) la sua applicazione nel processo tributario. Inoltre, è analizzato il rapporto tra la regola della ripartizione dell’onere della prova, alla luce degli artt. 2697 c.c. e 64, comma 1, c.p.a., rispetto all’art. 7, comma 5-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 (dal 1° gennaio 2017, art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2024). Alla luce di quest’ultimo comma, non è consentito alcun rinvio recettizio, ancorché implicito, al disposto dell’art. 2697 c.c., incompatibile col processo tributario, specialmente con riferimento alla (complessa e discussa) distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi. Neppure risulta applicabile nel processo in termini il principio di vicinanza (o disponibilità ) della prova, il quale potrebbe spostare arbitrariamente sul contribuente l’onere della prova, sulla base di una decisione del giudice, in funzione della regola residuale di giudizio, pur spettando esclusivamente al legislatore stabilire il riparto degli oneri probatori e solamente il legislatore (e non anche il giudice) vi può derogare.

Fatti oggetto di prova e giudizio finale sul fatto incerto nel processo tributario / Comelli, A.. - In: DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA. - ISSN 0012-3447. - 4(2026), pp. 1229-1278.

Fatti oggetto di prova e giudizio finale sul fatto incerto nel processo tributario

Alberto Comelli
2026-01-01

Abstract

In questa ricerca viene approfondito, in primis, il principio di non contestazione, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità che limita significativamente (e irragionevolmente) la sua applicazione nel processo tributario. Inoltre, è analizzato il rapporto tra la regola della ripartizione dell’onere della prova, alla luce degli artt. 2697 c.c. e 64, comma 1, c.p.a., rispetto all’art. 7, comma 5-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 (dal 1° gennaio 2017, art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2024). Alla luce di quest’ultimo comma, non è consentito alcun rinvio recettizio, ancorché implicito, al disposto dell’art. 2697 c.c., incompatibile col processo tributario, specialmente con riferimento alla (complessa e discussa) distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi. Neppure risulta applicabile nel processo in termini il principio di vicinanza (o disponibilità ) della prova, il quale potrebbe spostare arbitrariamente sul contribuente l’onere della prova, sulla base di una decisione del giudice, in funzione della regola residuale di giudizio, pur spettando esclusivamente al legislatore stabilire il riparto degli oneri probatori e solamente il legislatore (e non anche il giudice) vi può derogare.
2026
Fatti oggetto di prova e giudizio finale sul fatto incerto nel processo tributario / Comelli, A.. - In: DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA. - ISSN 0012-3447. - 4(2026), pp. 1229-1278.
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