È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità delle norme di cui agli articoli 33, comma 1, lettera b) e 39, comma 1, n. 5, legge n. 354/1975, per violazione degli articoli 3, 27 comma 3, 32 e 15 della Costituzione; e in subordine dell’art. 40, legge n. 354/1975 nella parte in cui, in relazione alla sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune, prevede che a deliberarla sia il Consiglio di disciplina anziché prevedere che a deliberarla sia, su proposta del direttore dell’istituto: (a) nei confronti dei condannati e degli internati, il magistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, il giudice indicato nell’art. 279 del codice di procedura penale, per violazione dell’art. 15 della Costituzione.
Vecchie frontiere, perenni problemi: l'isolamento disciplinare nella trama costituzionale / Coden, A.. - In: DIRITTO DI DIFESA. - ISSN 2724-1963. - 3/4(2025), pp. 533-547.
Vecchie frontiere, perenni problemi: l'isolamento disciplinare nella trama costituzionale
Alessandro Coden
2025-01-01
Abstract
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità delle norme di cui agli articoli 33, comma 1, lettera b) e 39, comma 1, n. 5, legge n. 354/1975, per violazione degli articoli 3, 27 comma 3, 32 e 15 della Costituzione; e in subordine dell’art. 40, legge n. 354/1975 nella parte in cui, in relazione alla sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune, prevede che a deliberarla sia il Consiglio di disciplina anziché prevedere che a deliberarla sia, su proposta del direttore dell’istituto: (a) nei confronti dei condannati e degli internati, il magistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, il giudice indicato nell’art. 279 del codice di procedura penale, per violazione dell’art. 15 della Costituzione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


