Dopo aver fornito una panoramica complessiva degli istituti dell'accettazione espressa e tacita, della rinuncia all'eredità e della rappresentanza volontaria in tali atti, il presente articolo commenta le considerazioni svolte nella sentenza della Corte di Cassazione del 9 giugno 2025, n. 15301, secondo la quale il rappresentante volontario, investito dei poteri di accettare l'eredità e di vendere beni immobili in forza di una procura generale conferitagli dal rappresentato, può, in suo nome e per suo conto, accettare anche tacitamente l'eredità devoluta a quest'ultimo, cosicché l'effetto dell'acquisto dell'eredità si produce direttamente in capo al beneficiario, il quale, in virtù del principio semel heres semper heres, non può più rinunziare successivamente all'eredità ormai acquisita in modo irreversibile.
L’accettazione tacita dell’eredità ad opera del rappresentante volontario / Piccolo, Michele. - In: JUS. - ISSN 1827-7942. - 4(2025), pp. 358-369.
L’accettazione tacita dell’eredità ad opera del rappresentante volontario
Michele Piccolo
2025-01-01
Abstract
Dopo aver fornito una panoramica complessiva degli istituti dell'accettazione espressa e tacita, della rinuncia all'eredità e della rappresentanza volontaria in tali atti, il presente articolo commenta le considerazioni svolte nella sentenza della Corte di Cassazione del 9 giugno 2025, n. 15301, secondo la quale il rappresentante volontario, investito dei poteri di accettare l'eredità e di vendere beni immobili in forza di una procura generale conferitagli dal rappresentato, può, in suo nome e per suo conto, accettare anche tacitamente l'eredità devoluta a quest'ultimo, cosicché l'effetto dell'acquisto dell'eredità si produce direttamente in capo al beneficiario, il quale, in virtù del principio semel heres semper heres, non può più rinunziare successivamente all'eredità ormai acquisita in modo irreversibile.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


