E’ stato sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, in tema di rimedî azionabili dai creditori del legittimario leso o pretermesso che non eserciti l’azione di riduzione, al fine di “ripensare” l’orientamento della stessa Corte, in passato favorevole ad ammettere l’esperibilità dell’azione di riduzione in via surrogatoria, indicando piuttosto lo strumento della impugnazione della rinunzia all’eredità ex art. 524 cod. civ., da applicare in via analogica al caso del mancato esercizio dell’azione di riduzione da parte del legittimario. Invero, è innegabile che la ratio, sottesa all’art. 524 cod. civ., sia identificabile nello scongiurare effetti pregiudizievoli nei confronti dei creditori personali del rinunziante, e sia ricollegabile al più generale principio di “tutela conservativa del diritto del creditore”; non di meno, è meritevole di attenzione la critica al ricorso all’analogia, data l’eccezionalità della norma contemplata all’art. 524 cod. civ. Occorre, quindi, domandarsi se sia davvero utile garantire una tutela al creditore del legittimario, il quale non faccia valere i proprî diritti, in danno agli stessi creditori; costoro, invero, non hanno mai fatto affidamento sul patrimonio del dante causa del loro debitore, vantando quest’ultimo un’aspettativa di mero fatto di diventare chiamato all’eredità, ed essendo solamente titolare di un’azione, quella di riduzione, dal carattere personale. Dovendo guardare l’interesse del testatore (e, in particolare, della sua autonomia testamentaria), l’interesse del legittimario (che non voglia offendere la memoria del proprio ascendente, esercitando l’azione di riduzione), e l’interesse del creditore, alla soddisfazione su un patrimonio che non era presente al momento della nascita del proprio credito (e che, quindi, non poteva costituire un affidamento, ex art. 2740 cod. civ., sull’adempimento dell’obbligazione del debitore), sembra che sia proprio quest’ultimo che debba essere sacrificato. Solo una scelta del legislatore potrà riconoscere, magari aggiungendo la categoria dei creditori del legittimario, all’elenco di cui all’art. 557 cod. civ., la loro legittimazione attiva all’azione di riduzione, in luogo del legittimario che la trascuri.
La flebile tutela del creditore del legittimario leso o pretermesso / Natale, Andrea Vincenzo. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - 2025:8-9(2025), pp. 1-17.
La flebile tutela del creditore del legittimario leso o pretermesso
andrea vincenzo natale
2025-01-01
Abstract
E’ stato sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, in tema di rimedî azionabili dai creditori del legittimario leso o pretermesso che non eserciti l’azione di riduzione, al fine di “ripensare” l’orientamento della stessa Corte, in passato favorevole ad ammettere l’esperibilità dell’azione di riduzione in via surrogatoria, indicando piuttosto lo strumento della impugnazione della rinunzia all’eredità ex art. 524 cod. civ., da applicare in via analogica al caso del mancato esercizio dell’azione di riduzione da parte del legittimario. Invero, è innegabile che la ratio, sottesa all’art. 524 cod. civ., sia identificabile nello scongiurare effetti pregiudizievoli nei confronti dei creditori personali del rinunziante, e sia ricollegabile al più generale principio di “tutela conservativa del diritto del creditore”; non di meno, è meritevole di attenzione la critica al ricorso all’analogia, data l’eccezionalità della norma contemplata all’art. 524 cod. civ. Occorre, quindi, domandarsi se sia davvero utile garantire una tutela al creditore del legittimario, il quale non faccia valere i proprî diritti, in danno agli stessi creditori; costoro, invero, non hanno mai fatto affidamento sul patrimonio del dante causa del loro debitore, vantando quest’ultimo un’aspettativa di mero fatto di diventare chiamato all’eredità, ed essendo solamente titolare di un’azione, quella di riduzione, dal carattere personale. Dovendo guardare l’interesse del testatore (e, in particolare, della sua autonomia testamentaria), l’interesse del legittimario (che non voglia offendere la memoria del proprio ascendente, esercitando l’azione di riduzione), e l’interesse del creditore, alla soddisfazione su un patrimonio che non era presente al momento della nascita del proprio credito (e che, quindi, non poteva costituire un affidamento, ex art. 2740 cod. civ., sull’adempimento dell’obbligazione del debitore), sembra che sia proprio quest’ultimo che debba essere sacrificato. Solo una scelta del legislatore potrà riconoscere, magari aggiungendo la categoria dei creditori del legittimario, all’elenco di cui all’art. 557 cod. civ., la loro legittimazione attiva all’azione di riduzione, in luogo del legittimario che la trascuri.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


