Le comunità educative – disciplinate in Italia dalla Legge 149/2001 sull'affido e l'adozione – si configurano come sistemi in cui piccoli gruppi di professionisti dell’educazione, assistenti sociali e volontari, guidati da uno specifico progetto educativo, accolgono minori che non possono stare con la propria famiglia biologica, affidataria o adottiva, che arrivano da soli da Paesi stranieri, o che hanno procedimenti penali in corso (Bastianoni, Baiamonte, 2014). Lo Stato riconosce (2001), poi, a ogni Regione o Provincia autonomia la propria autonomia legislativa relativamente alla regolamentazione del dispositivo dell’affido e dell’adozione sul proprio territorio. In tal senso, si rileva la necessità di migliorare il sistema di raccolta dati dei servizi sociali e istituire un registro nazionale dei minorenni privi di un ambiente familiare idoneo, affinché sia possibile monitorare gli iter attivi di coloro che si trovano in condizione di vulnerabilità, nonché individuare criteri, in materia di accoglienza, uniformi a tutto il territorio nazionale. In questa sede, si intende discutere due istanze che, parzialmente irrisolte, generano ricadute sul piano pedagogico-educativo: (1) la mancanza di una nomenclatura omogenea e (2) l’impossibilità di disporre di una banca dati centrale o di sistemi di monitoraggio comunicanti.
Le comunità per minori: coordinate legislative ed entità del fenomeno. Due questioni preliminari / Zobbi, Elisa. - (2025), pp. 111-115. ( La formazione iniziale e continua degli insegnanti. Relazioni, comunicazione, metodi Perugia 18-20 gennaio 2024).
Le comunità per minori: coordinate legislative ed entità del fenomeno. Due questioni preliminari
Elisa Zobbi
2025-01-01
Abstract
Le comunità educative – disciplinate in Italia dalla Legge 149/2001 sull'affido e l'adozione – si configurano come sistemi in cui piccoli gruppi di professionisti dell’educazione, assistenti sociali e volontari, guidati da uno specifico progetto educativo, accolgono minori che non possono stare con la propria famiglia biologica, affidataria o adottiva, che arrivano da soli da Paesi stranieri, o che hanno procedimenti penali in corso (Bastianoni, Baiamonte, 2014). Lo Stato riconosce (2001), poi, a ogni Regione o Provincia autonomia la propria autonomia legislativa relativamente alla regolamentazione del dispositivo dell’affido e dell’adozione sul proprio territorio. In tal senso, si rileva la necessità di migliorare il sistema di raccolta dati dei servizi sociali e istituire un registro nazionale dei minorenni privi di un ambiente familiare idoneo, affinché sia possibile monitorare gli iter attivi di coloro che si trovano in condizione di vulnerabilità, nonché individuare criteri, in materia di accoglienza, uniformi a tutto il territorio nazionale. In questa sede, si intende discutere due istanze che, parzialmente irrisolte, generano ricadute sul piano pedagogico-educativo: (1) la mancanza di una nomenclatura omogenea e (2) l’impossibilità di disporre di una banca dati centrale o di sistemi di monitoraggio comunicanti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


