In its most recent developments, the process of determining the LEP has crossed the issue of differentiated autonomy for ordinary Regions. First, with the 2023 Budget Law (Law No. 197/2022), which outlined a specific procedure for establishing the LEP in the matters included in Article 116, paragraph 3, of the Constitution, and subsequently with Law No. 86/2024. The essay specifically examines Constitutional Court ruling No. 192/2024, which analyzed several issues of constitutional illegitimacy raised against Law No. 86/2024. Regarding the subject under investigation, this decision linked the process of defining the LEP, as requested by the provisions of Article 117, paragraph 2, letter m) of the Constitution, to institutions aimed at protecting fundamental rights: the rule of law and the principle of legality; the legislator’s discretion (within the limit of reasonableness) in ensuring conditions of equality in the territorial structure and public finance system of the State. The Court also emphasized the central importance of this constitutional category within the State structure, where differentiation (whether symmetrical or not) must ultimately "contribute to the implementation of constitutional principles and of the rights founded upon them" and, above all, serve as a "tool for the common good of society."

Nei suoi più recenti sviluppi, il percorso di determinazione del LEP si è intrecciato con il tema dell’autonomia differenziata delle Regioni ordinarie. Prima con la legge di bilancio per il 2023 (l. n. 197/2022), che ha delineato una specifica procedura per fissare i LEP nelle materie di cui all’art. 116, c. 3, Cost. e, in seguito, con la legge n. 86/2024. Il saggio prende in esame, in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024 che ha analizzato numerose questioni di illegittimità costituzionale sollevate contro la legge n. 86/2024. In merito al tema indagato, questa decisione ha ricondotto il processo per la definizione dei LEP, in linea con il disposto dell’art. 117, c. 2, lett. m) Cost., agli istituti posti a tutela dei diritti fondamentali: la riserva di legge e il principio di legalità; la discrezionalità del legislatore (con il limite della ragionevolezza) nell’assicurare condizioni di eguaglianza, nell’assetto territoriale e di finanza pubblica dello Stato. La Corte ha altresì rimarcato la centrale rilevanza che tale categoria costituzionale riveste all’interno della forma di Stato, in cui la differenziazione (simmetrica o meno) deve avere il fine ultimo “di concorrere alla attuazione dei principi costituzionali e dei diritti che su di essi si radicano” ed essere, prima di tutto, “strumento al servizio del bene comune della società”.

La disciplina dei LEP per l’autonomia differenziata (ma non solo) al vaglio della Corte costituzionale. Note a margine della sentenza n. 192/2024 / Torretta, P.. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - 13(2025), pp. 173-189.

La disciplina dei LEP per l’autonomia differenziata (ma non solo) al vaglio della Corte costituzionale. Note a margine della sentenza n. 192/2024

P. Torretta
2025-01-01

Abstract

In its most recent developments, the process of determining the LEP has crossed the issue of differentiated autonomy for ordinary Regions. First, with the 2023 Budget Law (Law No. 197/2022), which outlined a specific procedure for establishing the LEP in the matters included in Article 116, paragraph 3, of the Constitution, and subsequently with Law No. 86/2024. The essay specifically examines Constitutional Court ruling No. 192/2024, which analyzed several issues of constitutional illegitimacy raised against Law No. 86/2024. Regarding the subject under investigation, this decision linked the process of defining the LEP, as requested by the provisions of Article 117, paragraph 2, letter m) of the Constitution, to institutions aimed at protecting fundamental rights: the rule of law and the principle of legality; the legislator’s discretion (within the limit of reasonableness) in ensuring conditions of equality in the territorial structure and public finance system of the State. The Court also emphasized the central importance of this constitutional category within the State structure, where differentiation (whether symmetrical or not) must ultimately "contribute to the implementation of constitutional principles and of the rights founded upon them" and, above all, serve as a "tool for the common good of society."
2025
Nei suoi più recenti sviluppi, il percorso di determinazione del LEP si è intrecciato con il tema dell’autonomia differenziata delle Regioni ordinarie. Prima con la legge di bilancio per il 2023 (l. n. 197/2022), che ha delineato una specifica procedura per fissare i LEP nelle materie di cui all’art. 116, c. 3, Cost. e, in seguito, con la legge n. 86/2024. Il saggio prende in esame, in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024 che ha analizzato numerose questioni di illegittimità costituzionale sollevate contro la legge n. 86/2024. In merito al tema indagato, questa decisione ha ricondotto il processo per la definizione dei LEP, in linea con il disposto dell’art. 117, c. 2, lett. m) Cost., agli istituti posti a tutela dei diritti fondamentali: la riserva di legge e il principio di legalità; la discrezionalità del legislatore (con il limite della ragionevolezza) nell’assicurare condizioni di eguaglianza, nell’assetto territoriale e di finanza pubblica dello Stato. La Corte ha altresì rimarcato la centrale rilevanza che tale categoria costituzionale riveste all’interno della forma di Stato, in cui la differenziazione (simmetrica o meno) deve avere il fine ultimo “di concorrere alla attuazione dei principi costituzionali e dei diritti che su di essi si radicano” ed essere, prima di tutto, “strumento al servizio del bene comune della società”.
La disciplina dei LEP per l’autonomia differenziata (ma non solo) al vaglio della Corte costituzionale. Note a margine della sentenza n. 192/2024 / Torretta, P.. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - 13(2025), pp. 173-189.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11381/3023033
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