Gli artt. 135 e 128 della legge provinciale del Trentino Alto Adige n. 22 del 1991, modificati con legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, nel prevedere la possibilita` per il Comune di applicare le sanzioni pecuniarie ‘‘previste dai commi 4 e 5 dell’art. 135’’ se le opere abusive ‘‘non contrastino con rilevanti interessi urbanistici’’ (art. 128, comma 8), non prevedono affatto l’obbligo della motivazione dei provvedimenti sanzionatori, i quali sono sempre vincolati anche ai sensi della normativa statale, ovvero della ragione della specifica determinazione della sanzione pecuniaria. Il complesso delle norme introdotte ai fini della sanatoria degli abusi edilizi assumono a riferimento le opere in base al loro dato oggettivo (tipologia, consistenza, momento di esecuzione, disciplina della zona interessata dall’abuso) indipendentemente all’elemento soggettivo (consapevolezza o meno della condotta ‘‘contra legem’’) che abbia accompagnato la realizzazione delle opere stesse; del resto, l’abuso edilizio costituisce - sotto il profilo amministrativo - un illecito a carattere permanente e, pertanto, non rileva che l’addizione abusiva sia stata realizzata dal precedente proprietario dell’immobile. Rispetto all’esercizio del potere sanzionatorio in materia di abusi edilizi (e salva la normativa sulla nullita` del contratto in presenza dei relativi presupposti), sono irrilevanti le alienazioni del manufatto (in tutto o in parte abusivo) sotto il profilo privatistico. L’acquirente, infatti, subentra nella situazione giuridica del dante causa che - consapevolmente o meno - ha violato la normativa urbanistica ed edilizia e poiche´ , se ignaro dell’abuso al momento della alienazione, puo` agire nei confronti del dante causa anche prima dell’esercizio dei poteri repressivi da parte del Comune, a maggior ragione quando riceva un pregiudizio in conseguenza dei doverosi atti amministrativi repressivi, puo` agire sia nei confronti del notaio che in ipotesi non abbia rilevato l’assenza del titolo edilizio, sia nei confronti del dante causa e dell’autore dell’abuso (secondo un principio, ab antiquo affermato dalla giurisprudenza amministrativa e da quella civile).

La natura e l'onere di motivazione delle sanzioni pecuniarie in materia edilizia / Gastaldo, V. - In: URBANISTICA E APPALTI. - ISSN 1824-1905. - 11:(2013), pp. 1186-1193.

La natura e l'onere di motivazione delle sanzioni pecuniarie in materia edilizia

GASTALDO V
2013-01-01

Abstract

Gli artt. 135 e 128 della legge provinciale del Trentino Alto Adige n. 22 del 1991, modificati con legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, nel prevedere la possibilita` per il Comune di applicare le sanzioni pecuniarie ‘‘previste dai commi 4 e 5 dell’art. 135’’ se le opere abusive ‘‘non contrastino con rilevanti interessi urbanistici’’ (art. 128, comma 8), non prevedono affatto l’obbligo della motivazione dei provvedimenti sanzionatori, i quali sono sempre vincolati anche ai sensi della normativa statale, ovvero della ragione della specifica determinazione della sanzione pecuniaria. Il complesso delle norme introdotte ai fini della sanatoria degli abusi edilizi assumono a riferimento le opere in base al loro dato oggettivo (tipologia, consistenza, momento di esecuzione, disciplina della zona interessata dall’abuso) indipendentemente all’elemento soggettivo (consapevolezza o meno della condotta ‘‘contra legem’’) che abbia accompagnato la realizzazione delle opere stesse; del resto, l’abuso edilizio costituisce - sotto il profilo amministrativo - un illecito a carattere permanente e, pertanto, non rileva che l’addizione abusiva sia stata realizzata dal precedente proprietario dell’immobile. Rispetto all’esercizio del potere sanzionatorio in materia di abusi edilizi (e salva la normativa sulla nullita` del contratto in presenza dei relativi presupposti), sono irrilevanti le alienazioni del manufatto (in tutto o in parte abusivo) sotto il profilo privatistico. L’acquirente, infatti, subentra nella situazione giuridica del dante causa che - consapevolmente o meno - ha violato la normativa urbanistica ed edilizia e poiche´ , se ignaro dell’abuso al momento della alienazione, puo` agire nei confronti del dante causa anche prima dell’esercizio dei poteri repressivi da parte del Comune, a maggior ragione quando riceva un pregiudizio in conseguenza dei doverosi atti amministrativi repressivi, puo` agire sia nei confronti del notaio che in ipotesi non abbia rilevato l’assenza del titolo edilizio, sia nei confronti del dante causa e dell’autore dell’abuso (secondo un principio, ab antiquo affermato dalla giurisprudenza amministrativa e da quella civile).
2013
La natura e l'onere di motivazione delle sanzioni pecuniarie in materia edilizia / Gastaldo, V. - In: URBANISTICA E APPALTI. - ISSN 1824-1905. - 11:(2013), pp. 1186-1193.
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