Vari indizi offerti dalle fonti giuridiche suggeriscono che l’exceptio pacti conventi fosse esposta nell’editto del Pretore, grazie a una formula modellata sull’ipotesi di un pactum de non petendo. Formula proposita, dunque, ma in quale sezione dell’Albo? Otto Lenel optava per la Rubrica ‘Si quis vadimoniis non obtemperaverit’ (EP § 269), come se si fosse trattato di una delle numerose eccezioni che permettevano di sottrarre il convenuto dall’obbligo di pagare la summa vadimonii. Questa opzione è tuttavia inverosimile, sia alla luce del tenore attribuito alla formula proposita sia per l’esegesi dei testi richiamati dall’insigne studioso (in particolare Ulp. 75 ed. D. 2.11.2 pr). D’altro canto, Ulp. 7 disp. D. 22.3.19 suggerisce che nell’Albo l’exceptio pacti precedesse le eccezioni vadimoniali, anziché confondersi con esse. La soluzione più probabile è perciò che la seconda Appendice dell’Editto perpetuo presentasse una Rubrica apposita, non individuata da Lenel (e perciò da indicare come EP § 268 bis). Questa Rubrica non ha lasciato tracce nei frammenti superstiti dei grandi commentari Ad edictum di età severiana, per la selezione che Compilatori operarono al momento di stendere l’intelaiatura delle Pandette, allorché essi preferirono le analisi dedicate al Titolo De pactis (EP § 10) piuttosto che quelle relative alla (sola) formula dell’eccezione

La posizione dell’exceptio pacti nell’Editto del Pretore / Pellecchi, Luigi. - In: REVUE HISTORIQUE DE DROIT FRANÇAIS ET ÉTRANGER. - ISSN 0035-3280. - II(2009), pp. 143-180.

La posizione dell’exceptio pacti nell’Editto del Pretore

PELLECCHI, LUIGI
2009-01-01

Abstract

Vari indizi offerti dalle fonti giuridiche suggeriscono che l’exceptio pacti conventi fosse esposta nell’editto del Pretore, grazie a una formula modellata sull’ipotesi di un pactum de non petendo. Formula proposita, dunque, ma in quale sezione dell’Albo? Otto Lenel optava per la Rubrica ‘Si quis vadimoniis non obtemperaverit’ (EP § 269), come se si fosse trattato di una delle numerose eccezioni che permettevano di sottrarre il convenuto dall’obbligo di pagare la summa vadimonii. Questa opzione è tuttavia inverosimile, sia alla luce del tenore attribuito alla formula proposita sia per l’esegesi dei testi richiamati dall’insigne studioso (in particolare Ulp. 75 ed. D. 2.11.2 pr). D’altro canto, Ulp. 7 disp. D. 22.3.19 suggerisce che nell’Albo l’exceptio pacti precedesse le eccezioni vadimoniali, anziché confondersi con esse. La soluzione più probabile è perciò che la seconda Appendice dell’Editto perpetuo presentasse una Rubrica apposita, non individuata da Lenel (e perciò da indicare come EP § 268 bis). Questa Rubrica non ha lasciato tracce nei frammenti superstiti dei grandi commentari Ad edictum di età severiana, per la selezione che Compilatori operarono al momento di stendere l’intelaiatura delle Pandette, allorché essi preferirono le analisi dedicate al Titolo De pactis (EP § 10) piuttosto che quelle relative alla (sola) formula dell’eccezione
2009
La posizione dell’exceptio pacti nell’Editto del Pretore / Pellecchi, Luigi. - In: REVUE HISTORIQUE DE DROIT FRANÇAIS ET ÉTRANGER. - ISSN 0035-3280. - II(2009), pp. 143-180.
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