Il credito futuro può essere concesso in pegno, secondo le regole codicistiche, sempre che si tratti di credito sufficientemente determinato o determinabile, analogamente a quanto richiesto per il credito garantito. Anche per il credito futuro, quale garanzia specifica, rimane ferma l’esigenza di specialità, così che deve escludersi la possibilità di un pegno generale su tutti i crediti futuri di un determinato soggetto. Per il sorgere della prelazione, deve attendersi che il credito effettivamente venga ad esistere; prima di quel momento, trattandosi di fattispecie a formazione progressiva, si producono effetti meramente obbligatorî. Il credito futuro, inoltre, può essere oggetto di pegno non possessorio, in quanto costituisca il “corrispettivo della cessione del bene gravato” dalla garanzia, in sostituzione del bene alienato: codesto credito – al momento della costituzione del pegno non possessorio – non solo non è determinato, ma neppure è determinabile. Nondimeno, la disciplina speciale precisa come il pegno non possessorio – ai fini dell’efficacia inter alios della garanzia – prenda grado e sia opponibile ai terzi dal momento dell’iscrizione nel registro. In altri termini, nel pegno ordinario di credito futuro, gli effetti sono subordinati alla venuta a esistenza del credito e alla notifica o accettazione della costituzione della garanzia sul credito al debitore, con la conseguenza che il diritto di prelazione opera nei confronti dei terzi soltanto a partire dal momento della notifica della costituzione del pegno sul credito da parte del creditore. Diversamente, nell’ipotesi di pegno non possessorio, il diritto di prelazione opera dalla data dell’iscrizione nel registro, a prescindere dalla notifica al debitore o dalla sua accettazione: il grado e l’opponibilità del diritto di garanzia dipendono dalla data di iscrizione nel registro informatizzato, e non dalla venuta ad esistenza del credito. In caso di conflitto tra pegni eterogenei su crediti futuri, prevale (e deve essere soddisfatto in preferenza) il creditore pignoratizio che ha per primo realizzato le formalità necessarie per rendere opponibile all’altro l’esistenza del proprio diritto.
Il pegno avente a oggetto un credito futuro / Natale, Andrea Vincenzo. - In: JUS CIVILE. - ISSN 2421-2563. - 2(2023), pp. 380-401.
Il pegno avente a oggetto un credito futuro
andrea vincenzo natale
2023-01-01
Abstract
Il credito futuro può essere concesso in pegno, secondo le regole codicistiche, sempre che si tratti di credito sufficientemente determinato o determinabile, analogamente a quanto richiesto per il credito garantito. Anche per il credito futuro, quale garanzia specifica, rimane ferma l’esigenza di specialità, così che deve escludersi la possibilità di un pegno generale su tutti i crediti futuri di un determinato soggetto. Per il sorgere della prelazione, deve attendersi che il credito effettivamente venga ad esistere; prima di quel momento, trattandosi di fattispecie a formazione progressiva, si producono effetti meramente obbligatorî. Il credito futuro, inoltre, può essere oggetto di pegno non possessorio, in quanto costituisca il “corrispettivo della cessione del bene gravato” dalla garanzia, in sostituzione del bene alienato: codesto credito – al momento della costituzione del pegno non possessorio – non solo non è determinato, ma neppure è determinabile. Nondimeno, la disciplina speciale precisa come il pegno non possessorio – ai fini dell’efficacia inter alios della garanzia – prenda grado e sia opponibile ai terzi dal momento dell’iscrizione nel registro. In altri termini, nel pegno ordinario di credito futuro, gli effetti sono subordinati alla venuta a esistenza del credito e alla notifica o accettazione della costituzione della garanzia sul credito al debitore, con la conseguenza che il diritto di prelazione opera nei confronti dei terzi soltanto a partire dal momento della notifica della costituzione del pegno sul credito da parte del creditore. Diversamente, nell’ipotesi di pegno non possessorio, il diritto di prelazione opera dalla data dell’iscrizione nel registro, a prescindere dalla notifica al debitore o dalla sua accettazione: il grado e l’opponibilità del diritto di garanzia dipendono dalla data di iscrizione nel registro informatizzato, e non dalla venuta ad esistenza del credito. In caso di conflitto tra pegni eterogenei su crediti futuri, prevale (e deve essere soddisfatto in preferenza) il creditore pignoratizio che ha per primo realizzato le formalità necessarie per rendere opponibile all’altro l’esistenza del proprio diritto.File | Dimensione | Formato | |
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