L’ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Parma n. 432/2020 cita più volte alcune disposizioni della Sesta Direttiva, in materia di IVA, non più in vigore dal 1° gennaio 2007 e non cita le disposizioni applicabili ratione temporis, contenute nella Direttiva 2006/112/CE. Senza considerare che non coglie nel segno, laddove non sembra che gli artt. 19,comma5, e 19-bis,comma1, del D.P.R. n. 633/1972 si pongano in conflitto con le disposizioni contenute nella Direttiva 2006/112/CE, in presenza di operazioni attive esenti e, segnatamente, di prestazioni sanitarie di diagnosi, cura, riabilitazione e ricovero, di cui all’art. 10, comma 1, nn. 18 e 19 dello stesso D.P.R., come invece sostiene, in senso non condivisibile, l’ordinanza in esame. Essa determina un inutile dispendio di energie processuali, con una lunghissima partita di ping-pong sul pro rata, ai fini della detrazione dell’IVA, tra la Commissione tributaria ducale e la Corte di Giustizia, lunga ormai undici anni e con un esito ampiamente prevedibile, essendo la quarta volta che viene rinviata in via pregiudiziale la stessa articolata problematica.
Nuovo rinvio alla Corte di giustizia del pro rata ai fini dell’IVA: non sempre “repetita iuvant” / Comelli, Alberto. - In: GT. - ISSN 1591-3961. - 3(2021), pp. 262-267.
Nuovo rinvio alla Corte di giustizia del pro rata ai fini dell’IVA: non sempre “repetita iuvant”
Alberto Comelli
2021-01-01
Abstract
L’ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Parma n. 432/2020 cita più volte alcune disposizioni della Sesta Direttiva, in materia di IVA, non più in vigore dal 1° gennaio 2007 e non cita le disposizioni applicabili ratione temporis, contenute nella Direttiva 2006/112/CE. Senza considerare che non coglie nel segno, laddove non sembra che gli artt. 19,comma5, e 19-bis,comma1, del D.P.R. n. 633/1972 si pongano in conflitto con le disposizioni contenute nella Direttiva 2006/112/CE, in presenza di operazioni attive esenti e, segnatamente, di prestazioni sanitarie di diagnosi, cura, riabilitazione e ricovero, di cui all’art. 10, comma 1, nn. 18 e 19 dello stesso D.P.R., come invece sostiene, in senso non condivisibile, l’ordinanza in esame. Essa determina un inutile dispendio di energie processuali, con una lunghissima partita di ping-pong sul pro rata, ai fini della detrazione dell’IVA, tra la Commissione tributaria ducale e la Corte di Giustizia, lunga ormai undici anni e con un esito ampiamente prevedibile, essendo la quarta volta che viene rinviata in via pregiudiziale la stessa articolata problematica.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.