La regola posta all’art. 1705 cod. civ. prevede che i terzi, che stipulano un contratto con il mandatario senza rappresentanza, non abbiano alcun rapporto col mandante. Sono eccezionali, quindi, le disposizioni, tanto sostanziali quanto processuali, che prevedano l'immediata e diretta reclamabilità del diritto (di credito o reale), da parte del mandante nei confronti del terzo. Tuttavia, in date circostanze, è possibile assistere a un collegamento negoziale fra contratto di mandato e negozio gestorio. L’interpretazione restrittiva delle facoltà concesse al mandante sembra tutelare ingiustificatamente il terzo, anche in quelle ipotesi in cui sarebbe proprio il comportamento di questi a rendere necessario l’intervento diretto del mandante. D’altra parte, questa interpretazione altro non fa che confermare come il terzo non debba preoccuparsi se il negozio gestorio sia stipulato nell’interesse altrui. Conseguentemente, il terzo può occuparsi di curare al meglio il proprio interesse, non quello del mandante; i rischi che dipendano dalla scelta di affidarsi a un cooperatore, ricadono su chi abbia compiuto la scelta, vale a dire sul mandante, non già sul terzo; il contratto gestorio non risente dell’interesse del mandante, che non colora il profilo causale del contratto.
SULLA RILEVANZA ESTERNA DELL’INTERESSE DEL MANDANTE / Natale, Andrea. - In: LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA. - ISSN 1593-7305. - 2021:2(2021), pp. 469-474.
SULLA RILEVANZA ESTERNA DELL’INTERESSE DEL MANDANTE
Andrea Natale
2021-01-01
Abstract
La regola posta all’art. 1705 cod. civ. prevede che i terzi, che stipulano un contratto con il mandatario senza rappresentanza, non abbiano alcun rapporto col mandante. Sono eccezionali, quindi, le disposizioni, tanto sostanziali quanto processuali, che prevedano l'immediata e diretta reclamabilità del diritto (di credito o reale), da parte del mandante nei confronti del terzo. Tuttavia, in date circostanze, è possibile assistere a un collegamento negoziale fra contratto di mandato e negozio gestorio. L’interpretazione restrittiva delle facoltà concesse al mandante sembra tutelare ingiustificatamente il terzo, anche in quelle ipotesi in cui sarebbe proprio il comportamento di questi a rendere necessario l’intervento diretto del mandante. D’altra parte, questa interpretazione altro non fa che confermare come il terzo non debba preoccuparsi se il negozio gestorio sia stipulato nell’interesse altrui. Conseguentemente, il terzo può occuparsi di curare al meglio il proprio interesse, non quello del mandante; i rischi che dipendano dalla scelta di affidarsi a un cooperatore, ricadono su chi abbia compiuto la scelta, vale a dire sul mandante, non già sul terzo; il contratto gestorio non risente dell’interesse del mandante, che non colora il profilo causale del contratto.File | Dimensione | Formato | |
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