La soppressione, da parte di una Regione, di un Punto nascita con un numero di parti inferiore ai 500 all’anno, è legittima in quanto imposta dalle Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita, approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni del 16 dicembre 2010. Questa non risponde principalmente a criteri di economicità dell’azione amministrativamadi salvaguardia della salute delle partorienti e dei nascituri, come ribadito dall’OMS, in quanto più elevati sono i parti, maggiori sono la manualità e l’esperienza degli operatori e minore è il tasso di complicanze e mortalità.
Punti nascita e tutela della salute / Cocconi, Monica. - In: GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO. - ISSN 1591-559X. - 2(2020), pp. 227-231.
Punti nascita e tutela della salute
Monica Cocconi
2020-01-01
Abstract
La soppressione, da parte di una Regione, di un Punto nascita con un numero di parti inferiore ai 500 all’anno, è legittima in quanto imposta dalle Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita, approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni del 16 dicembre 2010. Questa non risponde principalmente a criteri di economicità dell’azione amministrativamadi salvaguardia della salute delle partorienti e dei nascituri, come ribadito dall’OMS, in quanto più elevati sono i parti, maggiori sono la manualità e l’esperienza degli operatori e minore è il tasso di complicanze e mortalità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.