Se al negozio testamentario si applichi la disciplina generale del contratto. Parte della dottrina riconosce l’applicabilita` all’atto mortis causa delle norme generali che regolano il contratto, nonostante il tenore lessicale dell’art. 1324 c.c. consigli la soluzione negativa. A conferma della inapplicabilita` al testamento della disciplina generale del contratto, si rileva come il testamento manifesti un potere di autonomia di straordinaria ampiezza, che trova nella liceita` il solo ed esclusivo vincolo. Se sia ammissibile un divieto testamentario di alienazione La soppressione dell’ult. co. dell’art. 692 c.c., che sanzionava la nullita` di ogni clausola testamentaria diretta a vietare all’erede di disporre dei beni ereditari per atto tra vivi o per atto di ultima volonta`, ha posto all’interprete il dubbio se questa abrogazione avesse comportato l’automatica legalita` dei divieti testamentari di alienazione. L’ammissibilita` del divieto nell’ambito delle facolta` riconosciute al disponente, e` confermata dall’assenza di validi motivi per escluderla: in particolare, non varrebbe ad escluderla la diversita` strutturale fra contratto e testamento, sebbene il primo e` sembrato avere connaturato un freno all’arbitrio del disponente. L’ammissibilita` della clausola, tuttavia, non puo` essere illimitata: i dubbi nascono proprio allorche´ l’interprete cerchi di tracciare i confini di validita` della stessa. Se il divieto testamentario di alienazione debba rispondere ad un «apprezzabile interesse» del disponente Il testamento, secondo l’opinione preferibile, e` un tipo legislativo che ha gia` scontato in sede normativa il giudizio di meritevolezza. Escludendo che vi possa essere una verifica delle ragioni che hanno spinto il testatore a fissare il divieto (e dunque la apprezzabilita` dell’interesse), sara` giocoforza riconoscere all’autonomia testamentaria uno spazio limitato unicamente dalla liceita` dei motivi. Se il divieto testamentario di alienazione debba essere «contenuto entro convenienti limiti di tempo» L’esigenza di temporaneita` e` una caratteristica comune a tutti i rapporti obbligatori.Ammesso che ildivieto sia valido a prescindere da un apprezzabile interesse sottostante, sarebbe contraddittorio che fosse proprio quest’interesse l’indice per la valutazione della congruita` della durata. Il «termine non eccedente il quinquennio», previsto dall’art. 713 c.c. in materia di durata della sospensione della divisione, sembra poter essere esteso per analogia al divieto testamentario di alienare, essendo entrambe le fattispecie dirette a limitare la liberta` di ‘‘disporre’’ dell’erede.

L’inapplicabilita` dell’art. 1379 c.c., al divieto testamentario di alienazione / Natale, A. - In: FAMIGLIA, PERSONE E SUCCESSIONI. - ISSN 1825-7941. - 12(2007), pp. 1013-1022.

L’inapplicabilita` dell’art. 1379 c.c., al divieto testamentario di alienazione

NATALE A
2007-01-01

Abstract

Se al negozio testamentario si applichi la disciplina generale del contratto. Parte della dottrina riconosce l’applicabilita` all’atto mortis causa delle norme generali che regolano il contratto, nonostante il tenore lessicale dell’art. 1324 c.c. consigli la soluzione negativa. A conferma della inapplicabilita` al testamento della disciplina generale del contratto, si rileva come il testamento manifesti un potere di autonomia di straordinaria ampiezza, che trova nella liceita` il solo ed esclusivo vincolo. Se sia ammissibile un divieto testamentario di alienazione La soppressione dell’ult. co. dell’art. 692 c.c., che sanzionava la nullita` di ogni clausola testamentaria diretta a vietare all’erede di disporre dei beni ereditari per atto tra vivi o per atto di ultima volonta`, ha posto all’interprete il dubbio se questa abrogazione avesse comportato l’automatica legalita` dei divieti testamentari di alienazione. L’ammissibilita` del divieto nell’ambito delle facolta` riconosciute al disponente, e` confermata dall’assenza di validi motivi per escluderla: in particolare, non varrebbe ad escluderla la diversita` strutturale fra contratto e testamento, sebbene il primo e` sembrato avere connaturato un freno all’arbitrio del disponente. L’ammissibilita` della clausola, tuttavia, non puo` essere illimitata: i dubbi nascono proprio allorche´ l’interprete cerchi di tracciare i confini di validita` della stessa. Se il divieto testamentario di alienazione debba rispondere ad un «apprezzabile interesse» del disponente Il testamento, secondo l’opinione preferibile, e` un tipo legislativo che ha gia` scontato in sede normativa il giudizio di meritevolezza. Escludendo che vi possa essere una verifica delle ragioni che hanno spinto il testatore a fissare il divieto (e dunque la apprezzabilita` dell’interesse), sara` giocoforza riconoscere all’autonomia testamentaria uno spazio limitato unicamente dalla liceita` dei motivi. Se il divieto testamentario di alienazione debba essere «contenuto entro convenienti limiti di tempo» L’esigenza di temporaneita` e` una caratteristica comune a tutti i rapporti obbligatori.Ammesso che ildivieto sia valido a prescindere da un apprezzabile interesse sottostante, sarebbe contraddittorio che fosse proprio quest’interesse l’indice per la valutazione della congruita` della durata. Il «termine non eccedente il quinquennio», previsto dall’art. 713 c.c. in materia di durata della sospensione della divisione, sembra poter essere esteso per analogia al divieto testamentario di alienare, essendo entrambe le fattispecie dirette a limitare la liberta` di ‘‘disporre’’ dell’erede.
2007
L’inapplicabilita` dell’art. 1379 c.c., al divieto testamentario di alienazione / Natale, A. - In: FAMIGLIA, PERSONE E SUCCESSIONI. - ISSN 1825-7941. - 12(2007), pp. 1013-1022.
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