Se il testamento possa contenere disposizioni negative. Il testamento ben puo` ontenere manifestazioni di volonta` di tipo negativo: ne sono esempio, accanto alla diseredazione, il divieto di alienazione, di concorrenza, di pubblicare opere inedite ex art. 24, l. 22.4.1941, n. 633; disposizioni negative, inoltre, possono essere confezionate dal testatore sotto forma di condizione o di onere. Il divieto di pubblicare il testamento, tuttavia, sembra vada ad incidere (almeno indirettamente) sulla divisione, in quanto modalita` di esecuzione della stessa: i coeredi, infatti, in costanza del divieto, potranno dare solo esecuzione «spontanea» alle disposizioni testamentarie, giusto il 5º co. dell’art. 620 c.c.; il che, non sara` senza conseguenze anche per cio` che concerne l’applicabilita` dell’art. 713 c.c. Detto divieto, dunque, sembra costituire espressione del potere regolamentare del testatore previsto dall’art. 733 c.c.: e` il cosiddetto assegno divisorio, di carattere obbligatorio, e che si limita a vincolare gli eredi (o il giudice) a tenere un determinato comportamento in sede di divisione ereditaria: il testatore, anziche´ effettuare egli stesso una divisione di beni, si limita al piu` modesto scopo di influenzare in qualche modo, ma solo parzialmente, la formazione e l’assegnazione delle porzioni. Se il testatore possa vietare la pubblicazione della scheda Una volta verificata la derogabilita` della norma di cui all’art. 620 c.c., sembra inevitabile considerare, quale soggetto legittimato alla deroga, in primo luogo, il testatore medesimo. Quanto all’interesse meritevole di tutela, sotteso nella disposizione testamentaria che preveda il divieto di pubblicare la scheda, sia sufficiente ricordare che la funzione e le forme di pubblicita` dell’atto, vanno coordinate con i princı`pi della segretezza, del formalismo e della revocabilita` dell’atto, nell’a`mbito di un rapporto di interessi nel quale, quello del testatore, e` oggi piu` che mai diretto ad evitare situazioni di litigiosita` che si potrebbero verificare gia` prima della sua successione. Se sia ammissibile la sospensione, per un determinato periodo, della pubblicazione del testamento, o la pubblicazione parziale della scheda Ammesso il divieto testamentario, deve ritenersi a fortiori ammissibile la previsione, da parte del testatore, di un termine di sospensione, rectius un divieto temporaneo, per la pubblicazione, analogo alla previsione del 3º co. dell’art. 713 c.c. che conferisce al testatore la facolta` di disporre che la divisione dell’eredita` non abbia luogo prima che sia trascorso un determinato termine (non eccedente i cinque anni) dalla sua morte. Analogamente a quanto previsto dal 5º co. dell’art. 620 c.c., lo stesso testatore potra` vietare che alcune parti della scheda siano oggetto di pubblicazione, rimanendo cosı` nella conoscibilita` esclusiva della ristretta cerchia di eredi e legatari, e ferma restando l’esigenza che le disposizioni a contenuto patrimoniale (e, comunque, quelle che necessitano della pubblicazione per poter aver esecuzione) siano oggetto della pubblicita`-notizia.
I VINCOLI, DETTATI DA TESTATORE, ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SCHEDA / Natale, A. - In: FAMIGLIA, PERSONE E SUCCESSIONI. - ISSN 1825-7941. - 12(2009), pp. 990-995.
I VINCOLI, DETTATI DA TESTATORE, ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SCHEDA
NATALE A
2009-01-01
Abstract
Se il testamento possa contenere disposizioni negative. Il testamento ben puo` ontenere manifestazioni di volonta` di tipo negativo: ne sono esempio, accanto alla diseredazione, il divieto di alienazione, di concorrenza, di pubblicare opere inedite ex art. 24, l. 22.4.1941, n. 633; disposizioni negative, inoltre, possono essere confezionate dal testatore sotto forma di condizione o di onere. Il divieto di pubblicare il testamento, tuttavia, sembra vada ad incidere (almeno indirettamente) sulla divisione, in quanto modalita` di esecuzione della stessa: i coeredi, infatti, in costanza del divieto, potranno dare solo esecuzione «spontanea» alle disposizioni testamentarie, giusto il 5º co. dell’art. 620 c.c.; il che, non sara` senza conseguenze anche per cio` che concerne l’applicabilita` dell’art. 713 c.c. Detto divieto, dunque, sembra costituire espressione del potere regolamentare del testatore previsto dall’art. 733 c.c.: e` il cosiddetto assegno divisorio, di carattere obbligatorio, e che si limita a vincolare gli eredi (o il giudice) a tenere un determinato comportamento in sede di divisione ereditaria: il testatore, anziche´ effettuare egli stesso una divisione di beni, si limita al piu` modesto scopo di influenzare in qualche modo, ma solo parzialmente, la formazione e l’assegnazione delle porzioni. Se il testatore possa vietare la pubblicazione della scheda Una volta verificata la derogabilita` della norma di cui all’art. 620 c.c., sembra inevitabile considerare, quale soggetto legittimato alla deroga, in primo luogo, il testatore medesimo. Quanto all’interesse meritevole di tutela, sotteso nella disposizione testamentaria che preveda il divieto di pubblicare la scheda, sia sufficiente ricordare che la funzione e le forme di pubblicita` dell’atto, vanno coordinate con i princı`pi della segretezza, del formalismo e della revocabilita` dell’atto, nell’a`mbito di un rapporto di interessi nel quale, quello del testatore, e` oggi piu` che mai diretto ad evitare situazioni di litigiosita` che si potrebbero verificare gia` prima della sua successione. Se sia ammissibile la sospensione, per un determinato periodo, della pubblicazione del testamento, o la pubblicazione parziale della scheda Ammesso il divieto testamentario, deve ritenersi a fortiori ammissibile la previsione, da parte del testatore, di un termine di sospensione, rectius un divieto temporaneo, per la pubblicazione, analogo alla previsione del 3º co. dell’art. 713 c.c. che conferisce al testatore la facolta` di disporre che la divisione dell’eredita` non abbia luogo prima che sia trascorso un determinato termine (non eccedente i cinque anni) dalla sua morte. Analogamente a quanto previsto dal 5º co. dell’art. 620 c.c., lo stesso testatore potra` vietare che alcune parti della scheda siano oggetto di pubblicazione, rimanendo cosı` nella conoscibilita` esclusiva della ristretta cerchia di eredi e legatari, e ferma restando l’esigenza che le disposizioni a contenuto patrimoniale (e, comunque, quelle che necessitano della pubblicazione per poter aver esecuzione) siano oggetto della pubblicita`-notizia.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.