Il rapporto fra gli artt. 1260 e 1379 c.c. Secondo l’opinione prevalente, l’art. 1260, 2º co., c.c. assicura ai patti di incedibilita` una ‘‘validita` in bianco’’; diversamente, e` sembrato discutibile che il divieto volontario di cessione del credito possa trovare nell’ordinamento una disciplina completa e autonoma rispetto alla normativa posta dall’art. 1379 c.c. in materia di divieto di alienazione. Quest’ultima opinione sembra preferibile; ai fini della validita`, il patto di incedibilita` del credito dovra` rispondere a un apprezzabile interesse del debitore ed essere contenuto entro convenienti limiti di tempo. Funzione della norma sul patto di incedibilita`. L’art. 1260, 2º co., c.c. persegue un duplice scopo: di escludere la contrarieta` all’ordine pubblico della clausola; di prevedere una particolare efficacia del patto con cui le parti escludano la cedibilita` del credito, cosicche´ il patto di incedibilita` non «ha effetto solo tra le parti» ma e` «e` opponibile al cessionario» a condizione che il debitore provi che questi lo conosceva al tempo della cessione (art. 1260 c.c.). Ferma l’efficacia inter partes della cessione, la tutela del debitore si tradurra` nel potere di negare l’adempimento al cessionario. La necessita` di un limite temporale di durata del pactum de non cedendo E` interesse del creditore che il vincolo non sia perpetuo; tuttavia, puo` ritenersi che il patto di incedibilita` abbia una naturale durata pari a quella dell’obbligazione stessa, valendo il termine per l’adempimento quale termine di efficacia del patto stesso. Conseguentemente, di fronte all’inadempimento del debitore, il creditore sara` libero – nonostante il patto contrario – di cedere il credito e di opporre la cessione al debitore. Il criterio di opponibilita` della cessione: la conoscibilita` del patto. Nonostante il tenore dell’art. 1260, 2º co., c.c., sembra preferibile la tesi secondo cui il patto di incedibilita` sia opponibile non solo se il cessionario ne sia effettivamente a conoscenza ma anche qualora il debitore provi che l’ignoranza di questi dipenda da colpa. Per contro, non v’e` dubbio che l’alienante abbia l’obbligo di informare l’acquirente dell’esistenza del patto di incedibilita`: in difetto, il cessionario del credito potra` tutelarsi sia chiedendo la risoluzione della cessione, sia invocando l’annullabilita` della stessa per vizio del volere dell’acquirente.

IL PATTO DI INCEDIBILITA' DEL CREDITO / Natale, A. - In: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. - ISSN 1826-2570. - 4(2009), pp. 349-363.

IL PATTO DI INCEDIBILITA' DEL CREDITO

NATALE A
2009-01-01

Abstract

Il rapporto fra gli artt. 1260 e 1379 c.c. Secondo l’opinione prevalente, l’art. 1260, 2º co., c.c. assicura ai patti di incedibilita` una ‘‘validita` in bianco’’; diversamente, e` sembrato discutibile che il divieto volontario di cessione del credito possa trovare nell’ordinamento una disciplina completa e autonoma rispetto alla normativa posta dall’art. 1379 c.c. in materia di divieto di alienazione. Quest’ultima opinione sembra preferibile; ai fini della validita`, il patto di incedibilita` del credito dovra` rispondere a un apprezzabile interesse del debitore ed essere contenuto entro convenienti limiti di tempo. Funzione della norma sul patto di incedibilita`. L’art. 1260, 2º co., c.c. persegue un duplice scopo: di escludere la contrarieta` all’ordine pubblico della clausola; di prevedere una particolare efficacia del patto con cui le parti escludano la cedibilita` del credito, cosicche´ il patto di incedibilita` non «ha effetto solo tra le parti» ma e` «e` opponibile al cessionario» a condizione che il debitore provi che questi lo conosceva al tempo della cessione (art. 1260 c.c.). Ferma l’efficacia inter partes della cessione, la tutela del debitore si tradurra` nel potere di negare l’adempimento al cessionario. La necessita` di un limite temporale di durata del pactum de non cedendo E` interesse del creditore che il vincolo non sia perpetuo; tuttavia, puo` ritenersi che il patto di incedibilita` abbia una naturale durata pari a quella dell’obbligazione stessa, valendo il termine per l’adempimento quale termine di efficacia del patto stesso. Conseguentemente, di fronte all’inadempimento del debitore, il creditore sara` libero – nonostante il patto contrario – di cedere il credito e di opporre la cessione al debitore. Il criterio di opponibilita` della cessione: la conoscibilita` del patto. Nonostante il tenore dell’art. 1260, 2º co., c.c., sembra preferibile la tesi secondo cui il patto di incedibilita` sia opponibile non solo se il cessionario ne sia effettivamente a conoscenza ma anche qualora il debitore provi che l’ignoranza di questi dipenda da colpa. Per contro, non v’e` dubbio che l’alienante abbia l’obbligo di informare l’acquirente dell’esistenza del patto di incedibilita`: in difetto, il cessionario del credito potra` tutelarsi sia chiedendo la risoluzione della cessione, sia invocando l’annullabilita` della stessa per vizio del volere dell’acquirente.
2009
IL PATTO DI INCEDIBILITA' DEL CREDITO / Natale, A. - In: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. - ISSN 1826-2570. - 4(2009), pp. 349-363.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11381/2874683
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