Se esista un concetto giuridico di procreazione e di concepimento La procreazione e` la generazione di individui della stessa specie; il fenomeno, oggi, appare complesso, e risultante da elementi variabili che si sovrappongono alla originaria semplicita` delle cause dell’evento naturale. Quanto all’embrione, la dottrina prevalente ritiene che, se in vitro (vale dire, non impiantato nel corpo materno), non rientri nella nozione civilistica di nascituro concepito. Se siano vietate tutte le forme di procreazione post mortem La disciplina non precisa in quale momento sia richiesta la presenza in vita di entrambi i membri della coppia. Possono presentarsi tre casi: il prelievo del seme dal cadavere dell’uomo; l’inseminazione artificiale della donna con seme conservato, prelevato dal partner prima del decesso; l’impianto nel corpo della donna dell’embrione formatosi quando entrambi i componenti la coppia erano in vita. Di queste, solo la terza sembra lecita, dovendo prevalere l’interesse dell’embrione a nascere. Se il soggetto procreato post mortem abbia lo status di figlio legittimo o naturale Essendo il concepimento avvenuto dopo lo scioglimento del matrimonio, la soluzione piu` coerente col sistema e` quella che vede il sorgere di una filiazione naturale: si dovrebbe considerare codesto soggetto quale figlio naturale della madre, e consentirgli d’agire per la dichiarazione giudiziale della paternita` nei confronti degli eredi del padre. Se il soggetto procreato post mortem abbia la capacita` a succedere al padre Colui che sia nato a seguito di una procreazione assistita post mortem, pur legittimati alla dichiarazione di paternita` e destinatari dei diritti successorıˆ del padre, non sembrano avere la capacita` di succedere ex 1º co. dell’art. 462 c.c., in quanto sicuramente non «concepiti al tempo dell’apertura della successione»: l’embrione in vitro – che lecitamente puo` essere impiantato nel corpo della donna – non rientra nella nozione civilistica di nascituro concepito. Costui potra` succedere al padre solo se quest’ultimo abbia disposto per testamento in suo favore, quale figlio di persona vivente alla morte del testatore.

I diritti del soggetto procreato post mortem / Natale, A. - In: FAMIGLIA, PERSONE E SUCCESSIONI. - ISSN 1825-7941. - 6(2009), pp. 523-534.

I diritti del soggetto procreato post mortem

NATALE A
2009-01-01

Abstract

Se esista un concetto giuridico di procreazione e di concepimento La procreazione e` la generazione di individui della stessa specie; il fenomeno, oggi, appare complesso, e risultante da elementi variabili che si sovrappongono alla originaria semplicita` delle cause dell’evento naturale. Quanto all’embrione, la dottrina prevalente ritiene che, se in vitro (vale dire, non impiantato nel corpo materno), non rientri nella nozione civilistica di nascituro concepito. Se siano vietate tutte le forme di procreazione post mortem La disciplina non precisa in quale momento sia richiesta la presenza in vita di entrambi i membri della coppia. Possono presentarsi tre casi: il prelievo del seme dal cadavere dell’uomo; l’inseminazione artificiale della donna con seme conservato, prelevato dal partner prima del decesso; l’impianto nel corpo della donna dell’embrione formatosi quando entrambi i componenti la coppia erano in vita. Di queste, solo la terza sembra lecita, dovendo prevalere l’interesse dell’embrione a nascere. Se il soggetto procreato post mortem abbia lo status di figlio legittimo o naturale Essendo il concepimento avvenuto dopo lo scioglimento del matrimonio, la soluzione piu` coerente col sistema e` quella che vede il sorgere di una filiazione naturale: si dovrebbe considerare codesto soggetto quale figlio naturale della madre, e consentirgli d’agire per la dichiarazione giudiziale della paternita` nei confronti degli eredi del padre. Se il soggetto procreato post mortem abbia la capacita` a succedere al padre Colui che sia nato a seguito di una procreazione assistita post mortem, pur legittimati alla dichiarazione di paternita` e destinatari dei diritti successorıˆ del padre, non sembrano avere la capacita` di succedere ex 1º co. dell’art. 462 c.c., in quanto sicuramente non «concepiti al tempo dell’apertura della successione»: l’embrione in vitro – che lecitamente puo` essere impiantato nel corpo della donna – non rientra nella nozione civilistica di nascituro concepito. Costui potra` succedere al padre solo se quest’ultimo abbia disposto per testamento in suo favore, quale figlio di persona vivente alla morte del testatore.
2009
I diritti del soggetto procreato post mortem / Natale, A. - In: FAMIGLIA, PERSONE E SUCCESSIONI. - ISSN 1825-7941. - 6(2009), pp. 523-534.
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