Se il donante possa riservare, a proprio favore, la facolta` di disporre discrezionalmente, per la durata della propria vita, la costituzione a carico del donatario di un obbligo di prestazione di assistenza morale e materiale per la soddisfazione di ogni esigenza di vita del donante medesimo, ma tale da non assorbire l’intero valore del bene donato. Sembra particolarmente sentita – e i Repertorii di giurisprudenza in tema di vitalizio alimentare (o improprio) lo confermano – l’esigenza di garantirsi una serie di attivita` non sostituibili, da parte di un soggetto di cui si sono apprezzate le qualita` morali. E’ proprio il vitalizio atipico, tuttavia, lo strumento messo a disposizione dei privati per soddisfare codeste esigenze di natura prevalentemente spirituale, da cui sorge un obbligo di facere a connotazione fortemente non patrimoniale. Diversamente, dato il carattere eccezionale della norma posta dall’art. 790 c.c., non sembra ammissibile una donazione con riserva di costituzione a carico del donatario di un obbligo di prestazione di assistenza, morale e materiale, per la soddisfazione di ogni esigenza di vita del donante, e nei limiti del valore del bene donato. E’, quindi, auspicabile un intervento del legislatore, volto a estendere la disciplina posta dall’art. 790 c.c. anche alla soddisfazione di codeste esigenze, senz’altro meritevoli di tutela.
LA DONAZIONE CON RISERVA DI DISPORRE UNA PRESTAZIONE ASSISTENZIALE IN FAVORE DEL DONANTE / Natale, A. - In: FAMIGLIA, PERSONE E SUCCESSIONI. - ISSN 1825-7941. - 2(2012), pp. 125-130.
LA DONAZIONE CON RISERVA DI DISPORRE UNA PRESTAZIONE ASSISTENZIALE IN FAVORE DEL DONANTE
NATALE A
2012-01-01
Abstract
Se il donante possa riservare, a proprio favore, la facolta` di disporre discrezionalmente, per la durata della propria vita, la costituzione a carico del donatario di un obbligo di prestazione di assistenza morale e materiale per la soddisfazione di ogni esigenza di vita del donante medesimo, ma tale da non assorbire l’intero valore del bene donato. Sembra particolarmente sentita – e i Repertorii di giurisprudenza in tema di vitalizio alimentare (o improprio) lo confermano – l’esigenza di garantirsi una serie di attivita` non sostituibili, da parte di un soggetto di cui si sono apprezzate le qualita` morali. E’ proprio il vitalizio atipico, tuttavia, lo strumento messo a disposizione dei privati per soddisfare codeste esigenze di natura prevalentemente spirituale, da cui sorge un obbligo di facere a connotazione fortemente non patrimoniale. Diversamente, dato il carattere eccezionale della norma posta dall’art. 790 c.c., non sembra ammissibile una donazione con riserva di costituzione a carico del donatario di un obbligo di prestazione di assistenza, morale e materiale, per la soddisfazione di ogni esigenza di vita del donante, e nei limiti del valore del bene donato. E’, quindi, auspicabile un intervento del legislatore, volto a estendere la disciplina posta dall’art. 790 c.c. anche alla soddisfazione di codeste esigenze, senz’altro meritevoli di tutela.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.