Se il donante possa riservare, a proprio favore, la facolta` di disporre discrezionalmente, per la durata della propria vita, la costituzione a carico del donatario di un obbligo di prestazione di assistenza morale e materiale per la soddisfazione di ogni esigenza di vita del donante medesimo, ma tale da non assorbire l’intero valore del bene donato. Sembra particolarmente sentita – e i Repertorii di giurisprudenza in tema di vitalizio alimentare (o improprio) lo confermano – l’esigenza di garantirsi una serie di attivita` non sostituibili, da parte di un soggetto di cui si sono apprezzate le qualita` morali. E’ proprio il vitalizio atipico, tuttavia, lo strumento messo a disposizione dei privati per soddisfare codeste esigenze di natura prevalentemente spirituale, da cui sorge un obbligo di facere a connotazione fortemente non patrimoniale. Diversamente, dato il carattere eccezionale della norma posta dall’art. 790 c.c., non sembra ammissibile una donazione con riserva di costituzione a carico del donatario di un obbligo di prestazione di assistenza, morale e materiale, per la soddisfazione di ogni esigenza di vita del donante, e nei limiti del valore del bene donato. E’, quindi, auspicabile un intervento del legislatore, volto a estendere la disciplina posta dall’art. 790 c.c. anche alla soddisfazione di codeste esigenze, senz’altro meritevoli di tutela.

LA DONAZIONE CON RISERVA DI DISPORRE UNA PRESTAZIONE ASSISTENZIALE IN FAVORE DEL DONANTE / Natale, A. - In: FAMIGLIA, PERSONE E SUCCESSIONI. - ISSN 1825-7941. - 2(2012), pp. 125-130.

LA DONAZIONE CON RISERVA DI DISPORRE UNA PRESTAZIONE ASSISTENZIALE IN FAVORE DEL DONANTE

NATALE A
2012-01-01

Abstract

Se il donante possa riservare, a proprio favore, la facolta` di disporre discrezionalmente, per la durata della propria vita, la costituzione a carico del donatario di un obbligo di prestazione di assistenza morale e materiale per la soddisfazione di ogni esigenza di vita del donante medesimo, ma tale da non assorbire l’intero valore del bene donato. Sembra particolarmente sentita – e i Repertorii di giurisprudenza in tema di vitalizio alimentare (o improprio) lo confermano – l’esigenza di garantirsi una serie di attivita` non sostituibili, da parte di un soggetto di cui si sono apprezzate le qualita` morali. E’ proprio il vitalizio atipico, tuttavia, lo strumento messo a disposizione dei privati per soddisfare codeste esigenze di natura prevalentemente spirituale, da cui sorge un obbligo di facere a connotazione fortemente non patrimoniale. Diversamente, dato il carattere eccezionale della norma posta dall’art. 790 c.c., non sembra ammissibile una donazione con riserva di costituzione a carico del donatario di un obbligo di prestazione di assistenza, morale e materiale, per la soddisfazione di ogni esigenza di vita del donante, e nei limiti del valore del bene donato. E’, quindi, auspicabile un intervento del legislatore, volto a estendere la disciplina posta dall’art. 790 c.c. anche alla soddisfazione di codeste esigenze, senz’altro meritevoli di tutela.
2012
LA DONAZIONE CON RISERVA DI DISPORRE UNA PRESTAZIONE ASSISTENZIALE IN FAVORE DEL DONANTE / Natale, A. - In: FAMIGLIA, PERSONE E SUCCESSIONI. - ISSN 1825-7941. - 2(2012), pp. 125-130.
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