La cessione del credito futuro e la trasferibilita` dell’aspettativa del credito. In forza del principio generale posto all’art. 1348 c.c., deve riconoscersi la validita` di una cessione di credito avente ad oggetto un diritto non ancora esistente, ma comunque destinato a sorgere (un diritto c.d. «futuro»); particolare rilievo assumono gli effetti del negozio, in merito alla sussistenza di una situazione di «aspettativa», ed all’ammissibilita`o meno della sua immediata trasferibilita`. Riconosciuta la natura autonoma ed attuale della posizione giuridica soggettiva di aspettativa e la sua trasferibilita`, il negozio con il quale viene disposto il trasferimento di codesto diritto produce l’immediato, ed automatico, trasferimento anche della corrispondente posizione di aspettativa, in virtu` della sua funzione strumentale di protezione, rispetto al definitivo realizzarsi della fattispecie traslativa; conseguentemente, si assiste all’acquisto del diritto finale direttamente in capo al cessionario del diritto, il quale, per tale ragione, ha interesse a preservare le potenzialita`acquisitive derivanti dalla vicenda negoziale. La rilevanza del silenzio e il silenzio circostanziato. Al silenzio, inteso come mancanza della manifestazione della volonta`, si riconosce efficacia solo quando, ricorrendo determinate circostanze e situazioni, risulti significativo, in quanto idoneo a rivelare la volonta`del soggetto: ad esempio, ove e` la legge ad attribuire il significato di consenso all’inerzia del soggetto, ovvero e` il verificarsi di determinate circostanze, quali una certa relazione o il comune modo di agire tra le parti, e la buona fede, che, imponendo l’onere o il dovere di parlare, lo rendono sintomo rivelatore dell’intenzione delle parti. Il silenzio, in tale caso, si definisce «circostanziato». Il dovere di informazione del debitore ceduto. Il principio generale di correttezza posto all’art. 1175 c.c. impone alle parti di comportarsi in modo leale e, pertanto, di cooperare al fine di contribuire al perseguimento dei rispettivi reciproci interessi. Un’applicazione specifica del principio di correttezza e` il dovere d’informazione, secondo il quale il creditore deve rendere non disagevole l’adempimento da parte del debitore. Secondo l’opinione prevalente il dovere di informazione presuppone, comunque, una richiesta del cessionario in tal senso; ove manchi tale iniziativa, non sorgerebbe neppure un obbligo di informazione. Diversamente, proprio con riferimento alla materia delle cessioni di credito, si ritiene configurabile un obbligo d’informazione a carico del debitore ceduto, indipendentemente da un’espressa richiesta di notizie da parte del medesimo cessionario: sembra preferibile l’impostazione estesa dei doveri che nascono dall’obbligo di correttezza, con conseguente attrazione al regime di responsabilita` del debitore, di comportamenti dannosi che, probabilmente,troverebbero il loro piu` naturale inquadramento sul terreno del neminem laedere. La responsabilita` ex art. 2043 c.c. del debitore ceduto per omessa informazione. Una condotta omissiva, per essere assunta come fonte di responsabilita`aquiliana, deve violare un obbligo giuridico di impedire l’evento, imposto o da una norma giuridica, o da un rapporto negoziale o di altra natura tra il titolare dell’interesse leso e chi e` chiamato a rispondere della lesione. Secondo l’opinione maggioritaria, la rilevanza delle condotte omissive sfugge ai parametri posti all’art. 2043 c.c., per trovare fondamento solo con riferimento alle singole norme nelle quali e`previsto un preciso obbligo di agire. Tuttavia, proprio in materia di cessione del credito, si sono accolte soluzioni fondate su un’interpretazione piu` ampia dell’obbligo giuridico di attivarsi per impedire l’evento, ad esempio se un soggetto abbia consapevolezza del pericolo di grave danno altrui e della evitabilita` dello stesso attraverso un proprio intervento attivo, facilmente realizzabile.

CESSIONE DI CREDITI FUTURI E SILENZIO DEL DEBITORE CEDUTO / Natale, A. - In: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. - ISSN 1826-2570. - 7(2011), pp. 491-506.

CESSIONE DI CREDITI FUTURI E SILENZIO DEL DEBITORE CEDUTO

NATALE A
2011-01-01

Abstract

La cessione del credito futuro e la trasferibilita` dell’aspettativa del credito. In forza del principio generale posto all’art. 1348 c.c., deve riconoscersi la validita` di una cessione di credito avente ad oggetto un diritto non ancora esistente, ma comunque destinato a sorgere (un diritto c.d. «futuro»); particolare rilievo assumono gli effetti del negozio, in merito alla sussistenza di una situazione di «aspettativa», ed all’ammissibilita`o meno della sua immediata trasferibilita`. Riconosciuta la natura autonoma ed attuale della posizione giuridica soggettiva di aspettativa e la sua trasferibilita`, il negozio con il quale viene disposto il trasferimento di codesto diritto produce l’immediato, ed automatico, trasferimento anche della corrispondente posizione di aspettativa, in virtu` della sua funzione strumentale di protezione, rispetto al definitivo realizzarsi della fattispecie traslativa; conseguentemente, si assiste all’acquisto del diritto finale direttamente in capo al cessionario del diritto, il quale, per tale ragione, ha interesse a preservare le potenzialita`acquisitive derivanti dalla vicenda negoziale. La rilevanza del silenzio e il silenzio circostanziato. Al silenzio, inteso come mancanza della manifestazione della volonta`, si riconosce efficacia solo quando, ricorrendo determinate circostanze e situazioni, risulti significativo, in quanto idoneo a rivelare la volonta`del soggetto: ad esempio, ove e` la legge ad attribuire il significato di consenso all’inerzia del soggetto, ovvero e` il verificarsi di determinate circostanze, quali una certa relazione o il comune modo di agire tra le parti, e la buona fede, che, imponendo l’onere o il dovere di parlare, lo rendono sintomo rivelatore dell’intenzione delle parti. Il silenzio, in tale caso, si definisce «circostanziato». Il dovere di informazione del debitore ceduto. Il principio generale di correttezza posto all’art. 1175 c.c. impone alle parti di comportarsi in modo leale e, pertanto, di cooperare al fine di contribuire al perseguimento dei rispettivi reciproci interessi. Un’applicazione specifica del principio di correttezza e` il dovere d’informazione, secondo il quale il creditore deve rendere non disagevole l’adempimento da parte del debitore. Secondo l’opinione prevalente il dovere di informazione presuppone, comunque, una richiesta del cessionario in tal senso; ove manchi tale iniziativa, non sorgerebbe neppure un obbligo di informazione. Diversamente, proprio con riferimento alla materia delle cessioni di credito, si ritiene configurabile un obbligo d’informazione a carico del debitore ceduto, indipendentemente da un’espressa richiesta di notizie da parte del medesimo cessionario: sembra preferibile l’impostazione estesa dei doveri che nascono dall’obbligo di correttezza, con conseguente attrazione al regime di responsabilita` del debitore, di comportamenti dannosi che, probabilmente,troverebbero il loro piu` naturale inquadramento sul terreno del neminem laedere. La responsabilita` ex art. 2043 c.c. del debitore ceduto per omessa informazione. Una condotta omissiva, per essere assunta come fonte di responsabilita`aquiliana, deve violare un obbligo giuridico di impedire l’evento, imposto o da una norma giuridica, o da un rapporto negoziale o di altra natura tra il titolare dell’interesse leso e chi e` chiamato a rispondere della lesione. Secondo l’opinione maggioritaria, la rilevanza delle condotte omissive sfugge ai parametri posti all’art. 2043 c.c., per trovare fondamento solo con riferimento alle singole norme nelle quali e`previsto un preciso obbligo di agire. Tuttavia, proprio in materia di cessione del credito, si sono accolte soluzioni fondate su un’interpretazione piu` ampia dell’obbligo giuridico di attivarsi per impedire l’evento, ad esempio se un soggetto abbia consapevolezza del pericolo di grave danno altrui e della evitabilita` dello stesso attraverso un proprio intervento attivo, facilmente realizzabile.
2011
CESSIONE DI CREDITI FUTURI E SILENZIO DEL DEBITORE CEDUTO / Natale, A. - In: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. - ISSN 1826-2570. - 7(2011), pp. 491-506.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11381/2874533
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