Il rispetto della volonta` del testatore nell’accordo divisorio La dichiarazione di ultima volonta` e` compiuta e perfetta al momento stesso della sua formazione: conseguentemente, con l’apertura della successione, l’eredita` si devolve, anche in mancanza della pubblicazione, secondo le disposizioni testamentarie. Ogni accordo diretto a non dare piena esecuzione al testamento – ad esempio, perche´ volto a derogare le quote testamentarie – deve ritenersi radicalmente nullo, per illiceita` della causa. Divisione transattiva, e transazione divisoria Dottrina e giurisprudenza prevalente sono concordi nel ritenere che il discrimen tra divisione transattiva, rescindibile (art. 764, 1º co.) e transazione divisoria, non rescindibile (art. 764, 2º co.), ne´ annullabile per errore (art. 1969), e` costituito non dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensı` dall’esistenza (nella prima) o meno (nella seconda) di proporzionalita` tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione. Rilevanza invalidante dell’errore nella divisione Nell’ambito dell’impugnazione del contratto di divisione, sono previste dall’art. 761 c.c., quali cause di annullamento, esclusivamente la violenza e il dolo: la norma, infatti, non contempla l’errore tra le cause di annullabilita` per vizio del consenso. In giurisprudenza e dottrina esiste, tuttavia, una tendenza ad ammettere la rilevanza invalidante dell’errore che cada sui presupposti della divisione, quali il titolo ereditario, o l’entita` della quota. Secondo l’opinione prevalente, infatti, l’effetto del ritrovamento di un testamento successivamente alla divisione, sarebbe la nullita` di quest’ultima, per venir meno del presupposto su cui si fonda; secondo altra opinione, la divisione antecedente la pubblicazione del testamento, sarebbe annullabile. Nessuna di queste opinioni, tuttavia, sembra condivisibile: in materia di divisione, esiste un unico rimedio esperibile contro l’errore, vale a dire l’azione di rescissione.
La rilevanza dell’errore nella divisione transattiva / Natale, A. - In: FAMIGLIA, PERSONE E SUCCESSIONI. - ISSN 1825-7941. - 1(2007), pp. 40-53.
La rilevanza dell’errore nella divisione transattiva
NATALE A
2007-01-01
Abstract
Il rispetto della volonta` del testatore nell’accordo divisorio La dichiarazione di ultima volonta` e` compiuta e perfetta al momento stesso della sua formazione: conseguentemente, con l’apertura della successione, l’eredita` si devolve, anche in mancanza della pubblicazione, secondo le disposizioni testamentarie. Ogni accordo diretto a non dare piena esecuzione al testamento – ad esempio, perche´ volto a derogare le quote testamentarie – deve ritenersi radicalmente nullo, per illiceita` della causa. Divisione transattiva, e transazione divisoria Dottrina e giurisprudenza prevalente sono concordi nel ritenere che il discrimen tra divisione transattiva, rescindibile (art. 764, 1º co.) e transazione divisoria, non rescindibile (art. 764, 2º co.), ne´ annullabile per errore (art. 1969), e` costituito non dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensı` dall’esistenza (nella prima) o meno (nella seconda) di proporzionalita` tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione. Rilevanza invalidante dell’errore nella divisione Nell’ambito dell’impugnazione del contratto di divisione, sono previste dall’art. 761 c.c., quali cause di annullamento, esclusivamente la violenza e il dolo: la norma, infatti, non contempla l’errore tra le cause di annullabilita` per vizio del consenso. In giurisprudenza e dottrina esiste, tuttavia, una tendenza ad ammettere la rilevanza invalidante dell’errore che cada sui presupposti della divisione, quali il titolo ereditario, o l’entita` della quota. Secondo l’opinione prevalente, infatti, l’effetto del ritrovamento di un testamento successivamente alla divisione, sarebbe la nullita` di quest’ultima, per venir meno del presupposto su cui si fonda; secondo altra opinione, la divisione antecedente la pubblicazione del testamento, sarebbe annullabile. Nessuna di queste opinioni, tuttavia, sembra condivisibile: in materia di divisione, esiste un unico rimedio esperibile contro l’errore, vale a dire l’azione di rescissione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.