I servizi culturali espletati a titolo oneroso, all’interno dello Stato, devono essere inquadrati, ai fini dell’iva, alla stregua dell’art. 132, par. 1, lett. n) della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, in considerazione delle sentenze della Corte di giustizia rese nella causa C-144/00, Hoffmann e nella causa C-592/15, British Film Institute. Emerge, al riguardo, un’evidente contraddizione, laddove le esenzioni previste per “alcune attività di interesse pubblico” (tra le quali rientrano “talune prestazioni di servizi culturali”) sono nozioni autonome di diritto dell’Unione europea e devono essere interpretate in modo restrittivo, mentre l’art. 132, par. 1, lett. n) della direttiva presuppone un significativo margine di discrezionalità in capo agli Stati membri, segnatamente nell’individuazione delle tipologie di prestazioni di servizi culturali da esentare. Questa criticità non è stata superata ex positivo iure, nonostante le proposte della Commissione europea, finalizzate ad individuare una elencazione tassativa delle prestazioni di servizi culturali esenti, in quanto non è stata raggiunta l’indispensabile unanimità dei consensi da parte degli Stati membri. Con riferimento alla disciplina nazionale, l’art. 10, 1° comma, n. 22), del d.p.r. n. 633 del 1972 implementa in modo non del tutto corretto l’art. 13, parte A, par. 1, lett. n) della direttiva del Consiglio 77/388/CEE e, dall’1 gennaio 2007, l’art. 132, par. 1, lett. n) della direttiva 2006/112/CE, laddove non individua alcuna limitazione sul piano soggettivo e si colloca esclusivamente sul versante oggettivo, consentendo un’applicazione estensiva dell’esenzione in esame, quale che sia la veste giuridica del soggetto che pone in essere tali prestazioni, anche se diverso dagli “enti di diritto pubblico”, ovvero da “altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato”. L’art. 10, 1° comma, n. 22) prevede una formulazione molto ampia e, almeno tendenzialmente, onnicomprensiva delle varie tipologie di prestazioni di servizi culturali ivi indicate, ma il riferimento al concetto di inerenza, in tale contesto, è del tutto improprio e atecnico. Completa questo saggio il sintetico esame della disciplina, tuttora troppo sfumata e financo incerta, delle imprese culturali e creative, di cui all’art. 1, commi da 57 a 60 della l. n. 205 del 2017, anche rispetto agli enti del terzo settore.
La frammentazione delle prestazioni di servizi culturali esenti, ai fini della disciplina dell'IVA europea e nazionale / Comelli, Alberto. - In: DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA. - ISSN 0012-3447. - 4/2019(2019), pp. 1561-1585.
La frammentazione delle prestazioni di servizi culturali esenti, ai fini della disciplina dell'IVA europea e nazionale
ALBERTO COMELLI
2019-01-01
Abstract
I servizi culturali espletati a titolo oneroso, all’interno dello Stato, devono essere inquadrati, ai fini dell’iva, alla stregua dell’art. 132, par. 1, lett. n) della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, in considerazione delle sentenze della Corte di giustizia rese nella causa C-144/00, Hoffmann e nella causa C-592/15, British Film Institute. Emerge, al riguardo, un’evidente contraddizione, laddove le esenzioni previste per “alcune attività di interesse pubblico” (tra le quali rientrano “talune prestazioni di servizi culturali”) sono nozioni autonome di diritto dell’Unione europea e devono essere interpretate in modo restrittivo, mentre l’art. 132, par. 1, lett. n) della direttiva presuppone un significativo margine di discrezionalità in capo agli Stati membri, segnatamente nell’individuazione delle tipologie di prestazioni di servizi culturali da esentare. Questa criticità non è stata superata ex positivo iure, nonostante le proposte della Commissione europea, finalizzate ad individuare una elencazione tassativa delle prestazioni di servizi culturali esenti, in quanto non è stata raggiunta l’indispensabile unanimità dei consensi da parte degli Stati membri. Con riferimento alla disciplina nazionale, l’art. 10, 1° comma, n. 22), del d.p.r. n. 633 del 1972 implementa in modo non del tutto corretto l’art. 13, parte A, par. 1, lett. n) della direttiva del Consiglio 77/388/CEE e, dall’1 gennaio 2007, l’art. 132, par. 1, lett. n) della direttiva 2006/112/CE, laddove non individua alcuna limitazione sul piano soggettivo e si colloca esclusivamente sul versante oggettivo, consentendo un’applicazione estensiva dell’esenzione in esame, quale che sia la veste giuridica del soggetto che pone in essere tali prestazioni, anche se diverso dagli “enti di diritto pubblico”, ovvero da “altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato”. L’art. 10, 1° comma, n. 22) prevede una formulazione molto ampia e, almeno tendenzialmente, onnicomprensiva delle varie tipologie di prestazioni di servizi culturali ivi indicate, ma il riferimento al concetto di inerenza, in tale contesto, è del tutto improprio e atecnico. Completa questo saggio il sintetico esame della disciplina, tuttora troppo sfumata e financo incerta, delle imprese culturali e creative, di cui all’art. 1, commi da 57 a 60 della l. n. 205 del 2017, anche rispetto agli enti del terzo settore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.