Le ordinanze della Corte di cassazione nn. 29546/2018 e 1139/2019 sviluppano interessanti considerazioni in ordine alla tematica della valenza, sul piano probatorio, che può essere riconosciuta alle dichiarazioni e alle informazioni di terzi. Nel solco tracciato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18/2000, esse sono, al riguardo, ampiamente convergenti e affermano correttamente che la loro ammissibilità non viola il divieto di prova testimoniale, e hanno lo stesso valore probatorio degli elementi indiziari. Tuttavia, i due arresti sono nettamente discordanti, alla stregua dell’art. 2729 c.c., con riferimento alla verifica della sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, sotto il profilo della loro valutazione articolata in due momenti, vale a dire prima analitica e atomistica e, poi, complessiva (secondo l’ordinanza n. 29546/2018), ovvero esclusivamente con una valutazione globale e complessiva dei suddetti requisiti (in considerazione dell’ordinanza n. 1139/2019). Emerge, al riguardo, un pericoloso contrasto, a livello nomofilattico, su una tematica di grande rilevanza, non solo teorica, ma anche pratica e operativa.
Dichiarazioni di terzi, inammissibilità della prova testimoniale e presunzioni semplici, ai fini del processo tributario / Comelli, Alberto. - In: CORRIERE TRIBUTARIO. - ISSN 1590-8100. - 5/2019(2019), pp. 434-442.
Dichiarazioni di terzi, inammissibilità della prova testimoniale e presunzioni semplici, ai fini del processo tributario
ALBERTO COMELLI
2019-01-01
Abstract
Le ordinanze della Corte di cassazione nn. 29546/2018 e 1139/2019 sviluppano interessanti considerazioni in ordine alla tematica della valenza, sul piano probatorio, che può essere riconosciuta alle dichiarazioni e alle informazioni di terzi. Nel solco tracciato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18/2000, esse sono, al riguardo, ampiamente convergenti e affermano correttamente che la loro ammissibilità non viola il divieto di prova testimoniale, e hanno lo stesso valore probatorio degli elementi indiziari. Tuttavia, i due arresti sono nettamente discordanti, alla stregua dell’art. 2729 c.c., con riferimento alla verifica della sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, sotto il profilo della loro valutazione articolata in due momenti, vale a dire prima analitica e atomistica e, poi, complessiva (secondo l’ordinanza n. 29546/2018), ovvero esclusivamente con una valutazione globale e complessiva dei suddetti requisiti (in considerazione dell’ordinanza n. 1139/2019). Emerge, al riguardo, un pericoloso contrasto, a livello nomofilattico, su una tematica di grande rilevanza, non solo teorica, ma anche pratica e operativa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.