Lo scritto affronta il tema della sussistenza e delle funzioni degli obblighi procedurali della partecipazione e della motivazione nell’attività amministrativa generale. Vi si sostiene che l’impianto complessivo della legge generale sul procedimento appare declinato nell’offrire, anche in tema di garanzie procedimentali, una disciplina procedurale del provvedimento singolare, pertanto le disposizioni contenute negli artt. 3, 13 e 24 della l. n. 241 del 1990 s.m. non sembrano affatto significare una loro preclusione nell’attività amministrativa generale quanto, piuttosto, il rinvio alle discipline speciali proprie di ciascuna funzione. L’analisi della giurisprudenza amministrativa sul tema, inoltre, mette in luce come l’elemento degli effetti plurisoggettivi di questi atti e della conseguente assenza di una lesione immediata di posizioni soggettive, di regola addotto per giustificare l’esenzione dalle garanzie procedurali della partecipazione e della motivazione, non si dimostra sempre un criterio qualificatorio adeguato. Talora, infatti, la disciplina procedurale del provvedimento singolare è richiesta dal contenuto di una specifica prescrizione, di incidenza immediata e indiretta su specifiche situazioni soggettive. La necessaria simmetria concettuale fra qualificazione giuridica dell’atto e sua disciplina procedurale non si verifica, in tal caso, per la necessità di offrire una tutela immediata al singolo rispetto al pregiudizio a questo arrecato da prescrizioni di contenuto singolare.

Garanzie procedurali e atti amministrativi a contenuto generale / Cocconi, Monica. - In: LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO. - ISSN 1126-7917. - 1(2018), pp. 129-160.

Garanzie procedurali e atti amministrativi a contenuto generale

Monica Cocconi
2018-01-01

Abstract

Lo scritto affronta il tema della sussistenza e delle funzioni degli obblighi procedurali della partecipazione e della motivazione nell’attività amministrativa generale. Vi si sostiene che l’impianto complessivo della legge generale sul procedimento appare declinato nell’offrire, anche in tema di garanzie procedimentali, una disciplina procedurale del provvedimento singolare, pertanto le disposizioni contenute negli artt. 3, 13 e 24 della l. n. 241 del 1990 s.m. non sembrano affatto significare una loro preclusione nell’attività amministrativa generale quanto, piuttosto, il rinvio alle discipline speciali proprie di ciascuna funzione. L’analisi della giurisprudenza amministrativa sul tema, inoltre, mette in luce come l’elemento degli effetti plurisoggettivi di questi atti e della conseguente assenza di una lesione immediata di posizioni soggettive, di regola addotto per giustificare l’esenzione dalle garanzie procedurali della partecipazione e della motivazione, non si dimostra sempre un criterio qualificatorio adeguato. Talora, infatti, la disciplina procedurale del provvedimento singolare è richiesta dal contenuto di una specifica prescrizione, di incidenza immediata e indiretta su specifiche situazioni soggettive. La necessaria simmetria concettuale fra qualificazione giuridica dell’atto e sua disciplina procedurale non si verifica, in tal caso, per la necessità di offrire una tutela immediata al singolo rispetto al pregiudizio a questo arrecato da prescrizioni di contenuto singolare.
2018
Garanzie procedurali e atti amministrativi a contenuto generale / Cocconi, Monica. - In: LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO. - ISSN 1126-7917. - 1(2018), pp. 129-160.
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