Il lavoro si sofferma sulla nuova figura di ficta confessio introdotta dalla recente riforma dell’espropriazione presso terzi in dipendenza dalla mancata comparizione del terzo debitor debitoris all’udienza ove sia stato appositamente convocato per rendere la propria dichiarazione. E in relazione a ciò, esso mira a dimostrare, sulla base di un’attenta analisi del nuovo dettato testuale dell’art. 548 c.p.c.; da un lato, che il credito che si assume così riconosciuto può essere contestato nell’àmbito dei giudizi che siano instaurati per azzerare gli effetti o impedire l’avvio dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione; dall’altro lato, che tale contestazione può avere successo soltanto se si accompagni all’assolvimento, da parte del terzo assegnato, degli stessi oneri di prova gravanti su quel soggetto ai fini della revoca di un’espressa ricognizione del credito a norma dell’art. 547. Su questa base, non più attuale appare allora, sullo sfondo del riformato ordinamento, l’insegnamento tradizionale secondo cui, se è dato al terzo di tornare su quella dichiarazione per sconfessarne le risultanze, la relativa facoltà va tassativamente esercitata all’interno del procedimento espropriativo in cui la dichiarazione sia stata resa e dunque, al più, in via di opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l’ordinanza di assegnazione che del procedimento in questione abbia segnato l’epilogo.
Sui limiti di revocabilità del riconoscimento (effettivo o presunto) del credito pignorato nel nuovo sistema dell'espropriazione presso terzi / Montanari, Massimo. - In: IL GIUSTO PROCESSO CIVILE. - ISSN 1828-311X. - 1(2014), pp. 97-117.
Sui limiti di revocabilità del riconoscimento (effettivo o presunto) del credito pignorato nel nuovo sistema dell'espropriazione presso terzi
MONTANARI, Massimo
2014-01-01
Abstract
Il lavoro si sofferma sulla nuova figura di ficta confessio introdotta dalla recente riforma dell’espropriazione presso terzi in dipendenza dalla mancata comparizione del terzo debitor debitoris all’udienza ove sia stato appositamente convocato per rendere la propria dichiarazione. E in relazione a ciò, esso mira a dimostrare, sulla base di un’attenta analisi del nuovo dettato testuale dell’art. 548 c.p.c.; da un lato, che il credito che si assume così riconosciuto può essere contestato nell’àmbito dei giudizi che siano instaurati per azzerare gli effetti o impedire l’avvio dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione; dall’altro lato, che tale contestazione può avere successo soltanto se si accompagni all’assolvimento, da parte del terzo assegnato, degli stessi oneri di prova gravanti su quel soggetto ai fini della revoca di un’espressa ricognizione del credito a norma dell’art. 547. Su questa base, non più attuale appare allora, sullo sfondo del riformato ordinamento, l’insegnamento tradizionale secondo cui, se è dato al terzo di tornare su quella dichiarazione per sconfessarne le risultanze, la relativa facoltà va tassativamente esercitata all’interno del procedimento espropriativo in cui la dichiarazione sia stata resa e dunque, al più, in via di opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l’ordinanza di assegnazione che del procedimento in questione abbia segnato l’epilogo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.