Il d. lgs. 154/2013 ha riformulato l’art. 317-bis c.c., nel quale è stato esplicitamente previsto, per la prima volta nell’ordinamento, il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori. La specifica tutela di tale diritto, pure prevista nel medesimo articolo del codice civile, tuttavia, nulla aggiunge a ciò che gli avi già potevano fare, sulla base degli artt. 333 e 336 c.c., per ovviare al divieto che i genitori avessero posto agli incontri tra gli avi stessi ed i nipoti. Nel saggio si individua, allora, una tra le possibili, pratiche innovazioni, riconducibili all’espressa previsione del succitato diritto, non tanto nella possibilità (già da prima esistente) per gli avi, di ottenere coercitivamente incontri significativi con i nipoti minorenni, quanto, piuttosto, nel maggiore agio con cui gli avi stessi potranno essere risarciti del danno ingiusto, patito per la compressione del loro diritto a tali incontri significativi.
Ascendenti, diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e risarcimento del danno. Il, così detto, "diritto di visita" degli avi dopo il D.Lgs. N. 154/2013 / Basini, Giovanni Francesco. - In: RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA. - ISSN 0391-187X. - 2(2014), pp. 368-379.
Ascendenti, diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e risarcimento del danno. Il, così detto, "diritto di visita" degli avi dopo il D.Lgs. N. 154/2013
BASINI, Giovanni Francesco
2014-01-01
Abstract
Il d. lgs. 154/2013 ha riformulato l’art. 317-bis c.c., nel quale è stato esplicitamente previsto, per la prima volta nell’ordinamento, il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori. La specifica tutela di tale diritto, pure prevista nel medesimo articolo del codice civile, tuttavia, nulla aggiunge a ciò che gli avi già potevano fare, sulla base degli artt. 333 e 336 c.c., per ovviare al divieto che i genitori avessero posto agli incontri tra gli avi stessi ed i nipoti. Nel saggio si individua, allora, una tra le possibili, pratiche innovazioni, riconducibili all’espressa previsione del succitato diritto, non tanto nella possibilità (già da prima esistente) per gli avi, di ottenere coercitivamente incontri significativi con i nipoti minorenni, quanto, piuttosto, nel maggiore agio con cui gli avi stessi potranno essere risarciti del danno ingiusto, patito per la compressione del loro diritto a tali incontri significativi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.