Lo scritto commenta la sentenza della Corte di Giustizia UE del 27 marzo 2014 (causa C-322/13, Ulrike Elfriede Grauel Rüffer v. Katerina Pokorná), in cui si ribadisce l’obbligo degli Stati membri di estendere ai cittadini comunitari la deroga all’uso della lingua ufficiale di fronte agli organi giudiziari, prevista a tutela delle minoranze linguistiche presenti sul territorio nazionale. La soluzione accolta, già da qualche tempo, dai Giudici di Lussemburgo (cfr. i casi Mutsh (sentenza 11 7/1985, causa 137/84) e Bickel e Franz (causa C-274/96, sentenza 24/11/1998) poggia sui fondamentali principi della libera circolazione e di non discriminazione in ragione della nazionalità che da sempre alimentano lo sviluppo del sistema comunitario, per i quali i diritti “speciali” delle minoranze linguistiche riconosciuti dagli ordinamenti interni incontrano il ‘limite’ della parità di trattamento fra i cittadini UE. Da un diverso punto di vista, però, l’A. auspica un intervento di carattere positivo ad opera delle istituzioni europee che sia rivolto alla valorizzazione dei gruppi minoritari parte dell’Unione, in un’ottica di rafforzamento del processo di integrazione sovranazionale.
I diritti delle minoranze linguistiche e il ‘primato’ della cittadinanza europea / Torretta, Paola. - In: DIRITTIFONDAMENTALI.IT. - ISSN 2240-9823. - (2014), pp. 1-10.
I diritti delle minoranze linguistiche e il ‘primato’ della cittadinanza europea
TORRETTA, Paola
2014-01-01
Abstract
Lo scritto commenta la sentenza della Corte di Giustizia UE del 27 marzo 2014 (causa C-322/13, Ulrike Elfriede Grauel Rüffer v. Katerina Pokorná), in cui si ribadisce l’obbligo degli Stati membri di estendere ai cittadini comunitari la deroga all’uso della lingua ufficiale di fronte agli organi giudiziari, prevista a tutela delle minoranze linguistiche presenti sul territorio nazionale. La soluzione accolta, già da qualche tempo, dai Giudici di Lussemburgo (cfr. i casi Mutsh (sentenza 11 7/1985, causa 137/84) e Bickel e Franz (causa C-274/96, sentenza 24/11/1998) poggia sui fondamentali principi della libera circolazione e di non discriminazione in ragione della nazionalità che da sempre alimentano lo sviluppo del sistema comunitario, per i quali i diritti “speciali” delle minoranze linguistiche riconosciuti dagli ordinamenti interni incontrano il ‘limite’ della parità di trattamento fra i cittadini UE. Da un diverso punto di vista, però, l’A. auspica un intervento di carattere positivo ad opera delle istituzioni europee che sia rivolto alla valorizzazione dei gruppi minoritari parte dell’Unione, in un’ottica di rafforzamento del processo di integrazione sovranazionale.File | Dimensione | Formato | |
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