Nella sentenza sul caso Scoppola c. Italia (n. 3), la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani è tornata sulla controversa questione della legittimità dei limiti all'esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei condannati e dei detenuti. Pur confermando formalmente i princìpi precedentemente enunciati nella controversa sentenza sul caso Hirst c. Regno Unito (n. 2), la Corte ne ha dato un'applicazione profondamente diversa. Le differenze tra i due casi indicano due diverse concezioni della natura del sindacato operato a livello internazionale. Nella sentenza Hirst, la Corte aveva assunto una posizione che ne esaltava la funzione costituzionale e di controllo sulla compatibilità della legislazione interna con lo standard convenzionale. Al contrario, nel caso Scoppola, ha accentuato la propria funzione tradizionale di garante di diritti individuali e di giudice del caso concreto. L'oscillazione tra questi due modelli diversi di giustizia sovranazionale, se non inquadrata in una più ampia riflessione sul ruolo della Corte, introduce un elemento di incertezza e imprevedibilità nell'applicazione della Convenzione, e non rende un buon servizio né agli Stati contraenti, né ai ricorrenti individuali.
Sul diritto di voto dei condannati e dei detenuti: il dilemma tra giustizia ‘individuale’ e giustizia ‘costituzionale’ dinanzi alla Grande Camera della Corte europea / Pitea, Cesare. - In: DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE. - ISSN 1971-7105. - 6:3(2012), pp. 663-668.
Sul diritto di voto dei condannati e dei detenuti: il dilemma tra giustizia ‘individuale’ e giustizia ‘costituzionale’ dinanzi alla Grande Camera della Corte europea
PITEA, Cesare
2012-01-01
Abstract
Nella sentenza sul caso Scoppola c. Italia (n. 3), la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani è tornata sulla controversa questione della legittimità dei limiti all'esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei condannati e dei detenuti. Pur confermando formalmente i princìpi precedentemente enunciati nella controversa sentenza sul caso Hirst c. Regno Unito (n. 2), la Corte ne ha dato un'applicazione profondamente diversa. Le differenze tra i due casi indicano due diverse concezioni della natura del sindacato operato a livello internazionale. Nella sentenza Hirst, la Corte aveva assunto una posizione che ne esaltava la funzione costituzionale e di controllo sulla compatibilità della legislazione interna con lo standard convenzionale. Al contrario, nel caso Scoppola, ha accentuato la propria funzione tradizionale di garante di diritti individuali e di giudice del caso concreto. L'oscillazione tra questi due modelli diversi di giustizia sovranazionale, se non inquadrata in una più ampia riflessione sul ruolo della Corte, introduce un elemento di incertezza e imprevedibilità nell'applicazione della Convenzione, e non rende un buon servizio né agli Stati contraenti, né ai ricorrenti individuali.File | Dimensione | Formato | |
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