In Italia il coitarca avviene per lo più tra i 15 e i 18 anni di età (senza uso di contraccettivi in oltre il 50% dei casi), e ogni anno vi sono circa 10.000 parti e oltre 4000 interruzioni volontarie di gravidanza in minorenni. La prescrizione contraccettiva in età adolescenziale riveste quindi grande rilevanza sociale. Da un punto di vista medico-legale, in questa fascia d’età è pregnante il concetto di “minore età” (nel nostro Paese fino al compimento dei 18 anni) che solleva quesiti quali: la liceità della prescrizione contraccettiva a minorenni anche in assenza o all’insaputa dei genitori, l’esistenza di un età minima per la contraccezione, le regole da seguire nell’intercezione postcoitale. Pur in presenza di norme legali e deontologiche che prevedono il coinvolgimento e il consenso dei legali rappresentanti quando si devono assicurare prestazioni sanitarie ai minorenni, si deve considerare che vi è una sempre maggiore tendenza a riconoscere potestà decisionale ai minori quando devono decidere riguardo alla loro salute. Indipendentemente dall’età si dovranno quindi considerare: le specifiche condizioni di maturità raggiunte dal soggetto; l’opportunità di garantire la riservatezza, se questa è necessaria per una adeguata aderenza al programma contraccettivo; l’assunzione di responsabilità da parte del medico, che deve farsi carico di assicurare ad una minorenne, insieme alla prescrizione farmacologica, anche un’adeguata informazione. A queste condizioni si ritiene che la prescrizione di contraccettivi alle adolescenti sia lecita anche senza l’espresso consenso da parte dei legali rappresentanti. L’intercezione postcoitale nella minore è equiparabile alla contraccezione piuttosto che all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) perché non vi è diagnosi certa di gravidanza. Trattandosi di una condizione d’urgenza il medico può intervenire con il minore indipendentemente dall’assenso del rappresentante legale.
La prescrizione dei contraccettivi alle adolescenti: aspetti medico-legali / Tridenti, G.; Cucurachi, Nicola; La Sala, G. B.. - In: RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA DELL'ADOLESCENZA. - ISSN 2035-0678. - 6:(2008), pp. 23-27.
La prescrizione dei contraccettivi alle adolescenti: aspetti medico-legali
CUCURACHI, Nicola;
2008-01-01
Abstract
In Italia il coitarca avviene per lo più tra i 15 e i 18 anni di età (senza uso di contraccettivi in oltre il 50% dei casi), e ogni anno vi sono circa 10.000 parti e oltre 4000 interruzioni volontarie di gravidanza in minorenni. La prescrizione contraccettiva in età adolescenziale riveste quindi grande rilevanza sociale. Da un punto di vista medico-legale, in questa fascia d’età è pregnante il concetto di “minore età” (nel nostro Paese fino al compimento dei 18 anni) che solleva quesiti quali: la liceità della prescrizione contraccettiva a minorenni anche in assenza o all’insaputa dei genitori, l’esistenza di un età minima per la contraccezione, le regole da seguire nell’intercezione postcoitale. Pur in presenza di norme legali e deontologiche che prevedono il coinvolgimento e il consenso dei legali rappresentanti quando si devono assicurare prestazioni sanitarie ai minorenni, si deve considerare che vi è una sempre maggiore tendenza a riconoscere potestà decisionale ai minori quando devono decidere riguardo alla loro salute. Indipendentemente dall’età si dovranno quindi considerare: le specifiche condizioni di maturità raggiunte dal soggetto; l’opportunità di garantire la riservatezza, se questa è necessaria per una adeguata aderenza al programma contraccettivo; l’assunzione di responsabilità da parte del medico, che deve farsi carico di assicurare ad una minorenne, insieme alla prescrizione farmacologica, anche un’adeguata informazione. A queste condizioni si ritiene che la prescrizione di contraccettivi alle adolescenti sia lecita anche senza l’espresso consenso da parte dei legali rappresentanti. L’intercezione postcoitale nella minore è equiparabile alla contraccezione piuttosto che all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) perché non vi è diagnosi certa di gravidanza. Trattandosi di una condizione d’urgenza il medico può intervenire con il minore indipendentemente dall’assenso del rappresentante legale.File | Dimensione | Formato | |
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