"Statuto di non decettività del marchio" è l'icastica espressione usata da Paola Frassi per indicare l'insieme delle regole che fanno del divieto d'inganno del pubblico uno degli assi portanti del diritto italiano dei segni distintivi, nella configurazione che esso ha assunto a seguito dell'attuazione della Direttiva n. 89/194/C.E.E., operata dal d.lg. 480/92. Questa costruzione non ha in alcun modo perso di attualità neppure dopo il varo del Codice della Proprietà Industriale: anzi la fecondità di essa si potrà apprezzare più chiaramente in avvenire nella concretezza del mercato (e prima ancora in quella del "mondo della vita"). Essa infatti assume un rilievo decisivo, che forse non si è ancora rivelato appieno in tutte le sue potenzialità, nel delineare il nuovo equilibrio di interessi tra titolare del marchio, concorrenti e consumatori che emerge dalle nuove regole sulla protezione dei marchi e che, in una prospettiva evolutiva, sempre più chiaramente delinea la confluenza e e l'integrazione di dirirtto dei segni distintivi e diritto della pubblicità in quello che potremmo chiamare diritto della comunicazione d'impresa sul mercato.
LO «STATUTO DI NON DECETTIVITÀ» DEL MARCHIO:ATTUALITA’ E PROSPETTIVE DI UN CONCETTO GIURIDICO / Galli, Cesare. - In: RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE. - ISSN 0035-614X. - (2010).
LO «STATUTO DI NON DECETTIVITÀ» DEL MARCHIO:ATTUALITA’ E PROSPETTIVE DI UN CONCETTO GIURIDICO
GALLI, Cesare
2010-01-01
Abstract
"Statuto di non decettività del marchio" è l'icastica espressione usata da Paola Frassi per indicare l'insieme delle regole che fanno del divieto d'inganno del pubblico uno degli assi portanti del diritto italiano dei segni distintivi, nella configurazione che esso ha assunto a seguito dell'attuazione della Direttiva n. 89/194/C.E.E., operata dal d.lg. 480/92. Questa costruzione non ha in alcun modo perso di attualità neppure dopo il varo del Codice della Proprietà Industriale: anzi la fecondità di essa si potrà apprezzare più chiaramente in avvenire nella concretezza del mercato (e prima ancora in quella del "mondo della vita"). Essa infatti assume un rilievo decisivo, che forse non si è ancora rivelato appieno in tutte le sue potenzialità, nel delineare il nuovo equilibrio di interessi tra titolare del marchio, concorrenti e consumatori che emerge dalle nuove regole sulla protezione dei marchi e che, in una prospettiva evolutiva, sempre più chiaramente delinea la confluenza e e l'integrazione di dirirtto dei segni distintivi e diritto della pubblicità in quello che potremmo chiamare diritto della comunicazione d'impresa sul mercato.File | Dimensione | Formato | |
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