A proposito della cessazione della comunione legale tra i coniugi si deve fare un primo rilievo di carattere terminologico: si usa impropriamente il termine scioglimento. La divisione dei beni infatti non è un evento necessario, lasciando alla mera discrezionalità dei coniugi la sua attuazione. Il termine è usato in modo appropriato quando, in seguito alla liquidazione, ciascun comunista diventa titolare esclusivo dei beni a lui spettanti in base alla quota. L'uso di tale termine è tuttavia prevalente nella prassi. All'avverarsi di una causa di cessazione del regime legale ex art. 191 c.c. si instaura una fase di c.d. indivisione che avrà fine quando e se interverrà la divisione. Nell'assenza di una normativa che regoli tale fase sembra preferibile applicare la normativa sulla comunione ordinaria, salvo comunque l'osservanza degli artt. 192, 194 ss. c.c. Dubbi si presentano poi sul dies a quo dello scioglimento per la separazione personale e per l'annullamento del matrimonio. Per la prima si fa coincidere il momento della decorrenza dello scioglimento con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o con il decreto di omologazione. Nell'annullamento del matrimonio gli effetti della comunione cessano sempre ex nunc, dal momento cioè della sentenza di invalidità. L'ultimo nodo problematico in materia è dato dalla riconciliazione tra i coniugi sia quella tacita che quella espressa. La soluzione più tranquillizzante è quella della stipulazione di una convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c.: in tal modo sono tutelati sia i coniugi che i terzi.
la cessazione del regime legale tra i coniugi / LO MORO, Maria Fortunata. - In: FAMIGLIA, PERSONE E SUCCESSIONI. - ISSN 1825-7941. - 12:(2009), p. 1002.
la cessazione del regime legale tra i coniugi
LO MORO, Maria Fortunata
2009-01-01
Abstract
A proposito della cessazione della comunione legale tra i coniugi si deve fare un primo rilievo di carattere terminologico: si usa impropriamente il termine scioglimento. La divisione dei beni infatti non è un evento necessario, lasciando alla mera discrezionalità dei coniugi la sua attuazione. Il termine è usato in modo appropriato quando, in seguito alla liquidazione, ciascun comunista diventa titolare esclusivo dei beni a lui spettanti in base alla quota. L'uso di tale termine è tuttavia prevalente nella prassi. All'avverarsi di una causa di cessazione del regime legale ex art. 191 c.c. si instaura una fase di c.d. indivisione che avrà fine quando e se interverrà la divisione. Nell'assenza di una normativa che regoli tale fase sembra preferibile applicare la normativa sulla comunione ordinaria, salvo comunque l'osservanza degli artt. 192, 194 ss. c.c. Dubbi si presentano poi sul dies a quo dello scioglimento per la separazione personale e per l'annullamento del matrimonio. Per la prima si fa coincidere il momento della decorrenza dello scioglimento con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o con il decreto di omologazione. Nell'annullamento del matrimonio gli effetti della comunione cessano sempre ex nunc, dal momento cioè della sentenza di invalidità. L'ultimo nodo problematico in materia è dato dalla riconciliazione tra i coniugi sia quella tacita che quella espressa. La soluzione più tranquillizzante è quella della stipulazione di una convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c.: in tal modo sono tutelati sia i coniugi che i terzi.File | Dimensione | Formato | |
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