Il saggio, premessa la tesi che si tratta di un concetto tuttora privo di una sufficiente stabilità teoretica, tratta della natura della, e soprattutto del sindacato giurisdizionale (quasi esclusivamente del giudice amministrativo e di quello comunitario) sulla, cd. «discrezionalità tecnica» (se e in quanto contrapposta alla, o meglio, distinta dalla cd. «amministrativa» o «pura»). Dopo una sintesi delle principali posizioni dottrinarie svoltesi nell’arco di un secolo sulla questione, dove si é passati da un lato da una definizione in termini di «discrezionalità » ad una forse più precisa di «potere di valutazione tecnico» per tornare sembra a quella precedente (in realtà mai veramente abbandonata soprattutto in giurisprudenza), dall’altro da una sostanziale insindacabilità ad un sempre maggiore controllo giudiziale, si sono affrontate principalmente due questioni di attualità tra loro peraltro non del tutto separabili: il fondamento della legittimazione democratica di una riserva di potere tecnico in capo alle amministrazioni ed in specie a quelle cd. «indipendenti»; i limiti che il giudice amministrativo incontra nel valutare la legittimità (e si badi, solo quella) dell’esercizio di quei poteri (tanto puntuali che generali). Quanto al primo aspetto si è sostenuta la piena compatibilità democratica di tale riserva in quanto disposta dalla legge (espressione della sovranità popolare) e dal diritto comunitario e dunque estensibile anche alle autorità indipendenti, nonché in quest’ultimo caso corroborata da una particolare ulteriore estensione del principio del «contraddittorio paritario» nel procedimento. Quanto al secondo, si è pervenuti alla conclusione di condividere la giurisprudenza «deferente» (fin qui prevalente ma forse, sulla base di recenti pronunzie, anche della Corte di Giustizia UE, destinata ad evolvere verso più radicali e invasive forme di controllo giurisdizionale) del Consiglio di Stato, laddove individua un punto di equilibrio tra interessi collettivi e diritti individuali in un sindacato pieno, ma esclusivamente in termini di legittimità (con scarso spazio dunque per la pur prevista consulenza tecnica) mediante lo strumento consolidato e versatile dell’accertamento del vizio di eccesso di potere. ENGLISH: Considering that we have analyzed an issue still lacks a sufficient theoretical stability, the essay deals with the nature of “technical discretion "(as opposed to that." administrative "or" pure "). After a summary of the main doctrinal positions held over a century on the question, where it is passed from one side of a definition in terms of 'discretion' to a perhaps more accurate "technical discretion" to return to the previous (actually it never really abandoned especially in jurisprudence), the other by a substantial absolute incontestability to an increasing judicial review, have faced two major issues of the day with each other, however, not entirely separable: the basis of the democratic legitimacy of a reserve of technical power in the hands of the authorities and in particular those who are called. "Independent"; the limits that the administrative judge finds in assessing the legality of the exercise of those powers (so punctual that general). As to the first aspect we have supported the democratic compatibility of such a reserve as provided for by law (expression of popular sovereignty) and EU law and, therefore, also be extended to the independent, and in the latter case corroborated by a particular further extension principle of “equal contradictory” to the proceedings. As for the second, we wave concluded to we agree with the "deferential" jurisprudence As for the second, it was concluded that they agree with the law "deferential" (hitherto predominant but perhaps, on the basis of recent rulings, even the European Court of Justice, is intended to evolve towards more radical and invasive forms of judicial) of the State Council, where locates a balance between individual rights and collective interests in a full syndicate, but only in terms of legitimacy (with little space for even then planned technical advice) through the tool of consolidated and versatile 'assessment of the misuse of powers.

Le decisioni tecniche dell'amministrazione e il sindacato giurisdizionale / Spattini, Gian Claudio. - In: DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO. - ISSN 0393-1315. - 1/2011:(2011), pp. 133-190.

Le decisioni tecniche dell'amministrazione e il sindacato giurisdizionale

SPATTINI, Gian Claudio
2011-01-01

Abstract

Il saggio, premessa la tesi che si tratta di un concetto tuttora privo di una sufficiente stabilità teoretica, tratta della natura della, e soprattutto del sindacato giurisdizionale (quasi esclusivamente del giudice amministrativo e di quello comunitario) sulla, cd. «discrezionalità tecnica» (se e in quanto contrapposta alla, o meglio, distinta dalla cd. «amministrativa» o «pura»). Dopo una sintesi delle principali posizioni dottrinarie svoltesi nell’arco di un secolo sulla questione, dove si é passati da un lato da una definizione in termini di «discrezionalità » ad una forse più precisa di «potere di valutazione tecnico» per tornare sembra a quella precedente (in realtà mai veramente abbandonata soprattutto in giurisprudenza), dall’altro da una sostanziale insindacabilità ad un sempre maggiore controllo giudiziale, si sono affrontate principalmente due questioni di attualità tra loro peraltro non del tutto separabili: il fondamento della legittimazione democratica di una riserva di potere tecnico in capo alle amministrazioni ed in specie a quelle cd. «indipendenti»; i limiti che il giudice amministrativo incontra nel valutare la legittimità (e si badi, solo quella) dell’esercizio di quei poteri (tanto puntuali che generali). Quanto al primo aspetto si è sostenuta la piena compatibilità democratica di tale riserva in quanto disposta dalla legge (espressione della sovranità popolare) e dal diritto comunitario e dunque estensibile anche alle autorità indipendenti, nonché in quest’ultimo caso corroborata da una particolare ulteriore estensione del principio del «contraddittorio paritario» nel procedimento. Quanto al secondo, si è pervenuti alla conclusione di condividere la giurisprudenza «deferente» (fin qui prevalente ma forse, sulla base di recenti pronunzie, anche della Corte di Giustizia UE, destinata ad evolvere verso più radicali e invasive forme di controllo giurisdizionale) del Consiglio di Stato, laddove individua un punto di equilibrio tra interessi collettivi e diritti individuali in un sindacato pieno, ma esclusivamente in termini di legittimità (con scarso spazio dunque per la pur prevista consulenza tecnica) mediante lo strumento consolidato e versatile dell’accertamento del vizio di eccesso di potere. ENGLISH: Considering that we have analyzed an issue still lacks a sufficient theoretical stability, the essay deals with the nature of “technical discretion "(as opposed to that." administrative "or" pure "). After a summary of the main doctrinal positions held over a century on the question, where it is passed from one side of a definition in terms of 'discretion' to a perhaps more accurate "technical discretion" to return to the previous (actually it never really abandoned especially in jurisprudence), the other by a substantial absolute incontestability to an increasing judicial review, have faced two major issues of the day with each other, however, not entirely separable: the basis of the democratic legitimacy of a reserve of technical power in the hands of the authorities and in particular those who are called. "Independent"; the limits that the administrative judge finds in assessing the legality of the exercise of those powers (so punctual that general). As to the first aspect we have supported the democratic compatibility of such a reserve as provided for by law (expression of popular sovereignty) and EU law and, therefore, also be extended to the independent, and in the latter case corroborated by a particular further extension principle of “equal contradictory” to the proceedings. As for the second, we wave concluded to we agree with the "deferential" jurisprudence As for the second, it was concluded that they agree with the law "deferential" (hitherto predominant but perhaps, on the basis of recent rulings, even the European Court of Justice, is intended to evolve towards more radical and invasive forms of judicial) of the State Council, where locates a balance between individual rights and collective interests in a full syndicate, but only in terms of legitimacy (with little space for even then planned technical advice) through the tool of consolidated and versatile 'assessment of the misuse of powers.
2011
Le decisioni tecniche dell'amministrazione e il sindacato giurisdizionale / Spattini, Gian Claudio. - In: DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO. - ISSN 0393-1315. - 1/2011:(2011), pp. 133-190.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11381/2337369
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