In questo saggio, in linea con il tema del Convegno dell’AIPDA sull’originalità vera o presunta della scienza del diritto amministrativo, in occasione del quale ne è stata presentata una prima versione, ci si è proposti di tracciare un percorso inedito dei rapporti tra questa disciplina e la più importante e radicale innovazione nel campo delle scienze sociali e segnatamente giuridiche prodotta dal fascismo, ovvero il corporativismo e in specie il suo diritto. Sembra infatti difficilmente contestabile che, una volta riconosciuta l’inesistenza di fenomeni culturali ascrivibili al fascismo movimento politico e poi regime (secondo la nota e ormai pacificamente accolta distinzione defeliciana) in quanto tali, e verificatane altresì la conseguente loro risposta in termini di sostanziale eclettismo dal punto di vista della politica delle arti e in generale del pensiero (dal futurismo figurativo e letterario, all’arditismo, al dannunzianesimo, al sindacalismo rivoluzionario, al nazionalismo rocchiano), la dottrina corporativa, intendendo le corporazioni come rivoluzionario strumento di rappresentanza degli interessi, sembrò essere una efficace risposta alla crisi dei liberalismi novecenteschi. Ma, come nella generalità delle espressioni culturali fatte proprie dal regime, pure in questo caso vi fu dissociazione tra apparenza e realtà e il diriito corporativo, nato dagli sviluppi di un sindacalismo nutrito di tutti gli altri umori citati, non riuscì a conseguire il livello di effettività che solo contraddistingue le reali costruzioni giuridiche, soffocato come fu nella culla tanto dall’eccesso di aspirazioni rivoluzionarie di cui era intessuto (si pensi a Spirito e alla sua utopia della corporazione proprietaria, all’idea della «quarta» funzione statuale di Panunzio o alle intemerate di Volpicelli contro i giuspubblicisti della tradizione liberale) in tutto o in parte ovviamente inaccettabili per il regime (declinato sia in termini autoritari che potenzialmente totalitari), quanto dalla scelta in una prima fase di una versione rigidamente centripeta e statalista dell’ordinamento (à la Rocco) e dopo dalle urgenze del fronteggiamento della Grande Depressione anziché con la vagheggiata «programmazione» corporativa invece tramite codificazioni quasi «afasciste» e con gli strumenti del dirigismo economico amministrativo e dell’azionariato di stato (l’irizzazione di banche e imprese). Da cui derivò la sostanziale liquidazione politica dell’unico esponente di rilievo del fascismo che in quell’innovazione, pure come forgia di classe dirigente, aveva creduto, ossia il Ministro delle Corporazioni Giuseppe Bottai. Di questi fenomeni che scuotevano il mondo della scienza giuridica s’é detto che la dottrina amministrativistica non ebbe chiara consapevolezza (in una opzione interpretativa che va da M. S. Giannini, a Sabino Cassese e Aldo Sandulli), ma ciò non sembra del tutto condivisibile, sia perché vi furono alcuni giuristi pienamente avvertiti di quelle contraddizioni (ad es. Chiarelli), sia perché in realtà altra fu la strategia di molti esponenti della tradizione liberale in risposta a quelle vicende: la sussunzione delle novità recate dal regime, sia che fossero crudamente autoritarie, sia che si ammantassero dei propositi rivoluzionari del diritto corporativo come superamento delle antiche distinzioni tra pubblico e privato o pubblicizzazione di questo (Cesarini Sforza), sotto l’egida di un diritto amministrativo difensore, nei limiti del contesto politico dato, del principio di legalità che informava il nuovo «stato amministrativo», in una linea di difesa delle garanzie individuali, da Santi Romano a Zanobini. Con il che si potrebbe concludere: ancora una «eterogenesi dei fini» per il diritto corporativo.

Corporativismo e diritto amministrativo / Spattini, Gian Claudio. - In: DIRITTO AMMINISTRATIVO. - ISSN 1720-4526. - 4/2010:(2010), pp. 1021-1062.

Corporativismo e diritto amministrativo

SPATTINI, Gian Claudio
2010-01-01

Abstract

In questo saggio, in linea con il tema del Convegno dell’AIPDA sull’originalità vera o presunta della scienza del diritto amministrativo, in occasione del quale ne è stata presentata una prima versione, ci si è proposti di tracciare un percorso inedito dei rapporti tra questa disciplina e la più importante e radicale innovazione nel campo delle scienze sociali e segnatamente giuridiche prodotta dal fascismo, ovvero il corporativismo e in specie il suo diritto. Sembra infatti difficilmente contestabile che, una volta riconosciuta l’inesistenza di fenomeni culturali ascrivibili al fascismo movimento politico e poi regime (secondo la nota e ormai pacificamente accolta distinzione defeliciana) in quanto tali, e verificatane altresì la conseguente loro risposta in termini di sostanziale eclettismo dal punto di vista della politica delle arti e in generale del pensiero (dal futurismo figurativo e letterario, all’arditismo, al dannunzianesimo, al sindacalismo rivoluzionario, al nazionalismo rocchiano), la dottrina corporativa, intendendo le corporazioni come rivoluzionario strumento di rappresentanza degli interessi, sembrò essere una efficace risposta alla crisi dei liberalismi novecenteschi. Ma, come nella generalità delle espressioni culturali fatte proprie dal regime, pure in questo caso vi fu dissociazione tra apparenza e realtà e il diriito corporativo, nato dagli sviluppi di un sindacalismo nutrito di tutti gli altri umori citati, non riuscì a conseguire il livello di effettività che solo contraddistingue le reali costruzioni giuridiche, soffocato come fu nella culla tanto dall’eccesso di aspirazioni rivoluzionarie di cui era intessuto (si pensi a Spirito e alla sua utopia della corporazione proprietaria, all’idea della «quarta» funzione statuale di Panunzio o alle intemerate di Volpicelli contro i giuspubblicisti della tradizione liberale) in tutto o in parte ovviamente inaccettabili per il regime (declinato sia in termini autoritari che potenzialmente totalitari), quanto dalla scelta in una prima fase di una versione rigidamente centripeta e statalista dell’ordinamento (à la Rocco) e dopo dalle urgenze del fronteggiamento della Grande Depressione anziché con la vagheggiata «programmazione» corporativa invece tramite codificazioni quasi «afasciste» e con gli strumenti del dirigismo economico amministrativo e dell’azionariato di stato (l’irizzazione di banche e imprese). Da cui derivò la sostanziale liquidazione politica dell’unico esponente di rilievo del fascismo che in quell’innovazione, pure come forgia di classe dirigente, aveva creduto, ossia il Ministro delle Corporazioni Giuseppe Bottai. Di questi fenomeni che scuotevano il mondo della scienza giuridica s’é detto che la dottrina amministrativistica non ebbe chiara consapevolezza (in una opzione interpretativa che va da M. S. Giannini, a Sabino Cassese e Aldo Sandulli), ma ciò non sembra del tutto condivisibile, sia perché vi furono alcuni giuristi pienamente avvertiti di quelle contraddizioni (ad es. Chiarelli), sia perché in realtà altra fu la strategia di molti esponenti della tradizione liberale in risposta a quelle vicende: la sussunzione delle novità recate dal regime, sia che fossero crudamente autoritarie, sia che si ammantassero dei propositi rivoluzionari del diritto corporativo come superamento delle antiche distinzioni tra pubblico e privato o pubblicizzazione di questo (Cesarini Sforza), sotto l’egida di un diritto amministrativo difensore, nei limiti del contesto politico dato, del principio di legalità che informava il nuovo «stato amministrativo», in una linea di difesa delle garanzie individuali, da Santi Romano a Zanobini. Con il che si potrebbe concludere: ancora una «eterogenesi dei fini» per il diritto corporativo.
2010
Corporativismo e diritto amministrativo / Spattini, Gian Claudio. - In: DIRITTO AMMINISTRATIVO. - ISSN 1720-4526. - 4/2010:(2010), pp. 1021-1062.
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