Lo scopo dell'indagine peritale in tema di responsabilità professionale del chirurgo dovrebbe essere quello di risolvere le questioni esclusivamente tecniche del caso, ovvero sulle quali il magistrato non dovrebbe avere teoricamente alcuna competenza, ma è indubbio che il magistrato, formulando i quesiti in sede di incarico peritale, traccia un percorso che il perito dovrà in qualche modo poi seguire e sul quale il medico incriminato verrà giudicato. E' consequenziale che quesiti formulati in modo non corretto o incompleto possono dare al procedimento un taglio negativo, talora pregiudizievole per il medico, ad esprimere la scarsa competenza medico-legale del magistrato. Sono stati esaminati 91 casi giudiziari autoptici in tema di responsabilità chirurgica in ambito penale, analizzando i quesiti posti: in 21 casi il quesito riguardava l'errore professionale, in 18 casi la negligenza – imprudenza – imperizia, in 19 la responsabilità, in 16 la colpa, in 17 casi il quesito non era mirato ma chiedeva di rispondere su ogni altra circostanza utile ai fini di giustizia. Solo in 27 casi dei 91 veniva proposta la problematica relativa al nesso di causalità materiale con la morte del soggetto, variamente combinata con i quesiti più sopra indicati: in 8 casi associata al quesito in tema di errore, in 6 con quello relativo alla negligenza – imprudenza – imperizia, in 3 con la responsabilità, in 7 con la colpa, in 3 con ogni altra circostanza utile ai fini di giustizia. Non veniva mai posto il quesito sull'eventuale inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ovvero sulla colpa specifica. In definitiva, si tratta di un quadro che non si può certamente definire omogeneo, ma se il medico legale descrive bene l'errore, le fasi attraverso le quali è maturato il grado di correlazione fra esso e la specificità dell'oggetto dell'indagine, il magistrato ha quanto basta per decidere se l'errore è addebitabile come colpa penale.
Analisi dei quesiti in una casistica autoptica in tema di responsabilita' professionale del chirurgo / Crestani, Carlo; Masotti, Vittoria. - (2006), pp. 28-30. (Intervento presentato al convegno 14th International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia tenutosi a Lignano Sabbiadoro nel 5-7 maggio 2005).
Analisi dei quesiti in una casistica autoptica in tema di responsabilita' professionale del chirurgo
CRESTANI, Carlo;MASOTTI, Vittoria
2006-01-01
Abstract
Lo scopo dell'indagine peritale in tema di responsabilità professionale del chirurgo dovrebbe essere quello di risolvere le questioni esclusivamente tecniche del caso, ovvero sulle quali il magistrato non dovrebbe avere teoricamente alcuna competenza, ma è indubbio che il magistrato, formulando i quesiti in sede di incarico peritale, traccia un percorso che il perito dovrà in qualche modo poi seguire e sul quale il medico incriminato verrà giudicato. E' consequenziale che quesiti formulati in modo non corretto o incompleto possono dare al procedimento un taglio negativo, talora pregiudizievole per il medico, ad esprimere la scarsa competenza medico-legale del magistrato. Sono stati esaminati 91 casi giudiziari autoptici in tema di responsabilità chirurgica in ambito penale, analizzando i quesiti posti: in 21 casi il quesito riguardava l'errore professionale, in 18 casi la negligenza – imprudenza – imperizia, in 19 la responsabilità, in 16 la colpa, in 17 casi il quesito non era mirato ma chiedeva di rispondere su ogni altra circostanza utile ai fini di giustizia. Solo in 27 casi dei 91 veniva proposta la problematica relativa al nesso di causalità materiale con la morte del soggetto, variamente combinata con i quesiti più sopra indicati: in 8 casi associata al quesito in tema di errore, in 6 con quello relativo alla negligenza – imprudenza – imperizia, in 3 con la responsabilità, in 7 con la colpa, in 3 con ogni altra circostanza utile ai fini di giustizia. Non veniva mai posto il quesito sull'eventuale inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ovvero sulla colpa specifica. In definitiva, si tratta di un quadro che non si può certamente definire omogeneo, ma se il medico legale descrive bene l'errore, le fasi attraverso le quali è maturato il grado di correlazione fra esso e la specificità dell'oggetto dell'indagine, il magistrato ha quanto basta per decidere se l'errore è addebitabile come colpa penale.File | Dimensione | Formato | |
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