La riflessione parte dalla “quaestio”, non solo “vexata”, ma anche “antiqua” del discrimine tra persona giuridica pubblica e persona giuridica privata. Un tema di cui viene sottolineata la rilevanza costituzionale, annotandosi, tra l’altro, l’illegittimità di una legislazione, che, nella sua indeterminatezza, consente di qualificare l’amministratore di un ente, per l’incerta natura giuridica del medesimo, tanto come amministratore di persona giuridica privata, quanto come amministratore di soggetto pubblico, rendendo aleatoria l’applicazione della stessa legge penale. La strada “maestra” appare quella della “solenne sanzione legislativa”, cioè dell’individuazione di un criterio discretivo legale. In questa prospettiva, l’Autore riflette sul dibattito sviluppatosi sul tema, giungendo ad una prima conclusione: il discrimine sostanziale tra persona giuridica privata e persona giuridica pubblica «non è rappresentato dal regime giuridico, ma dallo “ratio” dell’istituzione per legge del soggetto giuridico e dalla funzionalizzazione concreta a interessi generali, come tali obiettivati dal legislatore» (pag. 685). Su questa premessa, l’Autore esclude «l’efficacia decisiva e, comunque, la prevalenza della definizione legislativa, quando non vi sia rispondenza nello specifico regime giuridico dettato dallo stesso legislatore per il medesimo» (pag. 669): l’attività interpretativa rimane, quindi, essenziale per accertare la coerenza tra il “nomen” e la “substantia personae”. Lo sviluppo di questa impostazione porta l’Autore a ritenere che «carattere peculiare e decisivo della persona giuridica pubblica va considerata la funzionalizzazione “ex lege” al perseguimento di un determinato fine specificamente individuato dalla legge». Il che comporta che, quale sia la veste giuridica (pubblica o privata), per tutti gli enti pubblici nell’accezione proposta «deve essere garantita … a tutela dell’effettiva pubblicità e a garanzia dei cittadini, una omogeneità di disciplina dell’attività»; e ciò perché «… una volta che sia reso omogeneo il quadro delle regole fondamentali comunque applicabili e quello delle garanzie nei confronti dei destinatari delle attività, non assume più un rilievo così decisivo, e non causa, a priori, ingiustificate disparità di situazione uguali» la differenza tra il regime giuridico della persona giuridica privata e quello della persona giuridica pubblica. Per questo, il lavoro si conclude con l’auspicio che «… dopo la legge sul procedimento amministrativo, possa aversi l’emanazione anche di una legge sulla persona giuridica pubblica» (pag. 675).
Il criterio discretivo tra persona giuridica privata e persona giuridica pubblica: verso una legge sullo statuto della persona giuridica pubblica? / Pagliari, Giorgio. - In: IL DIRITTO DELL'ECONOMIA. - ISSN 1123-3036. - 4:(2005), pp. 657-676.
Il criterio discretivo tra persona giuridica privata e persona giuridica pubblica: verso una legge sullo statuto della persona giuridica pubblica?
PAGLIARI, Giorgio
2005-01-01
Abstract
La riflessione parte dalla “quaestio”, non solo “vexata”, ma anche “antiqua” del discrimine tra persona giuridica pubblica e persona giuridica privata. Un tema di cui viene sottolineata la rilevanza costituzionale, annotandosi, tra l’altro, l’illegittimità di una legislazione, che, nella sua indeterminatezza, consente di qualificare l’amministratore di un ente, per l’incerta natura giuridica del medesimo, tanto come amministratore di persona giuridica privata, quanto come amministratore di soggetto pubblico, rendendo aleatoria l’applicazione della stessa legge penale. La strada “maestra” appare quella della “solenne sanzione legislativa”, cioè dell’individuazione di un criterio discretivo legale. In questa prospettiva, l’Autore riflette sul dibattito sviluppatosi sul tema, giungendo ad una prima conclusione: il discrimine sostanziale tra persona giuridica privata e persona giuridica pubblica «non è rappresentato dal regime giuridico, ma dallo “ratio” dell’istituzione per legge del soggetto giuridico e dalla funzionalizzazione concreta a interessi generali, come tali obiettivati dal legislatore» (pag. 685). Su questa premessa, l’Autore esclude «l’efficacia decisiva e, comunque, la prevalenza della definizione legislativa, quando non vi sia rispondenza nello specifico regime giuridico dettato dallo stesso legislatore per il medesimo» (pag. 669): l’attività interpretativa rimane, quindi, essenziale per accertare la coerenza tra il “nomen” e la “substantia personae”. Lo sviluppo di questa impostazione porta l’Autore a ritenere che «carattere peculiare e decisivo della persona giuridica pubblica va considerata la funzionalizzazione “ex lege” al perseguimento di un determinato fine specificamente individuato dalla legge». Il che comporta che, quale sia la veste giuridica (pubblica o privata), per tutti gli enti pubblici nell’accezione proposta «deve essere garantita … a tutela dell’effettiva pubblicità e a garanzia dei cittadini, una omogeneità di disciplina dell’attività»; e ciò perché «… una volta che sia reso omogeneo il quadro delle regole fondamentali comunque applicabili e quello delle garanzie nei confronti dei destinatari delle attività, non assume più un rilievo così decisivo, e non causa, a priori, ingiustificate disparità di situazione uguali» la differenza tra il regime giuridico della persona giuridica privata e quello della persona giuridica pubblica. Per questo, il lavoro si conclude con l’auspicio che «… dopo la legge sul procedimento amministrativo, possa aversi l’emanazione anche di una legge sulla persona giuridica pubblica» (pag. 675).File | Dimensione | Formato | |
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