Sono stati esaminati 91 casi giudiziari in ambito penale relativi alla responsabilità professionale nelle varie discipline chirurgiche (chirurgia generale, cardiochirurgia, chirurgia vascolare, chirurgia toracica, neurochirurgia, ortopedia, ostetricia-ginecologia, urologia, ORL, endoscopia), ricercando l'errore per azione od omissione (di diagnosi e/o di terapia) ed il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento. Per quanto riguarda le ipotesi di errore, in 18 casi l'errore diagnostico era non scusabile, in 13 l'errore riguardava l'omissione di terapia o il ricorso a mezzi incongrui od insufficienti. Vale a dire che in 60 casi non esisteva la prova medico-legale di responsabilità e questo per assenza di errore (51 casi – esclusione di elementi di censura nell'operato del sanitario), incertezza dell'errore (3 casi – assenza di sufficienti elementi), assenza di nesso di causale (6 casi – cioè si poteva riconoscere a monte un errore ma tale errore non aveva, però, alcuna influenza dal punto di vista causale). In sostanza, in circa due terzi dei casi esaminati – analogamente ad altre casistiche italiane [Padova (883 casi): nel 62.2% dei casi assenza della prova della responsabilità; Genova (334 casi): nel 68,2 dei casi assenza della prova della responsabilità] – non è stata raggiunta la prova medico-legale idonea alla dimostrazione della responsabilità penale.
Titolo: | La responsabilità professionale del chirurgo. Esame di una casistica autoptica |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2005 |
Abstract: | Sono stati esaminati 91 casi giudiziari in ambito penale relativi alla responsabilità professionale nelle varie discipline chirurgiche (chirurgia generale, cardiochirurgia, chirurgia vascolare, chirurgia toracica, neurochirurgia, ortopedia, ostetricia-ginecologia, urologia, ORL, endoscopia), ricercando l'errore per azione od omissione (di diagnosi e/o di terapia) ed il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento. Per quanto riguarda le ipotesi di errore, in 18 casi l'errore diagnostico era non scusabile, in 13 l'errore riguardava l'omissione di terapia o il ricorso a mezzi incongrui od insufficienti. Vale a dire che in 60 casi non esisteva la prova medico-legale di responsabilità e questo per assenza di errore (51 casi – esclusione di elementi di censura nell'operato del sanitario), incertezza dell'errore (3 casi – assenza di sufficienti elementi), assenza di nesso di causale (6 casi – cioè si poteva riconoscere a monte un errore ma tale errore non aveva, però, alcuna influenza dal punto di vista causale). In sostanza, in circa due terzi dei casi esaminati – analogamente ad altre casistiche italiane [Padova (883 casi): nel 62.2% dei casi assenza della prova della responsabilità; Genova (334 casi): nel 68,2 dei casi assenza della prova della responsabilità] – non è stata raggiunta la prova medico-legale idonea alla dimostrazione della responsabilità penale. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11381/1444566 |
Appare nelle tipologie: | 4.1b Atto convegno Volume |
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