La prevenzione ante delictum è uno dei compiti fondamentali di ogni ordinamento. Essa si attua mediante molteplici misure, variamente denominate ma tutte accomunate dallo scopo di prevenzione dei delitti in funzione di tutela anticipata dei diritti fondamentali dei consociati. Misure di prevenzione, misure di sicurezza e misure cautelari − quando funzionali a soddisfare esigenze di difesa sociale − reclamano quindi un identico statuto di garanzie che le rende idonee ad assolvere efficacemente alla funzione preventiva, pur con il minimo sacrificio della libertà personale della persona socialmente pericolosa. La disciplina attuale delle misure ante delictum non soddisfa i requisiti minimi per una prevenzione conforme alla Costituzione e alle Carte sovranazionali dei diritti − la CEDU, per esempio − , nè sotto il profilo della formulazione delle fattispecie soggettive di pericolosità sociale, nè sotto quello del contenuto delle misure preventive. Il lavoro, premessi brevi cenni introduttivi sulla differenza tra misure preventive e misure sanzionatorie, si divide in due parti. La prima parte è dedicata alla natura giuridica delle misure di prevenzione. La seconda è dedicata invece alla definizione di una prevenzione ante delictum costituzionalmente e convenzionalmente ammissibile, partendo dalle criticità del sistema di diritto positivo e muovendo verso la costruzione di uno statuto unitario delle garanzie del cittadino e del funzionamento del potere preventivo, fondato sulla legalità preventiva, sulla giurisdizionalità del procedimento applicativo e sulla proporzionalità della scelta effettuata nel caso concreto.
Prevenzione ante delictum e Stato di diritto. La tutela della libertà personale ai confini del diritto penale / Lasalvia, F.P.. - (2021).
Prevenzione ante delictum e Stato di diritto. La tutela della libertà personale ai confini del diritto penale
LASALVIA, FRANCESCO PIO
2021-01-01
Abstract
La prevenzione ante delictum è uno dei compiti fondamentali di ogni ordinamento. Essa si attua mediante molteplici misure, variamente denominate ma tutte accomunate dallo scopo di prevenzione dei delitti in funzione di tutela anticipata dei diritti fondamentali dei consociati. Misure di prevenzione, misure di sicurezza e misure cautelari − quando funzionali a soddisfare esigenze di difesa sociale − reclamano quindi un identico statuto di garanzie che le rende idonee ad assolvere efficacemente alla funzione preventiva, pur con il minimo sacrificio della libertà personale della persona socialmente pericolosa. La disciplina attuale delle misure ante delictum non soddisfa i requisiti minimi per una prevenzione conforme alla Costituzione e alle Carte sovranazionali dei diritti − la CEDU, per esempio − , nè sotto il profilo della formulazione delle fattispecie soggettive di pericolosità sociale, nè sotto quello del contenuto delle misure preventive. Il lavoro, premessi brevi cenni introduttivi sulla differenza tra misure preventive e misure sanzionatorie, si divide in due parti. La prima parte è dedicata alla natura giuridica delle misure di prevenzione. La seconda è dedicata invece alla definizione di una prevenzione ante delictum costituzionalmente e convenzionalmente ammissibile, partendo dalle criticità del sistema di diritto positivo e muovendo verso la costruzione di uno statuto unitario delle garanzie del cittadino e del funzionamento del potere preventivo, fondato sulla legalità preventiva, sulla giurisdizionalità del procedimento applicativo e sulla proporzionalità della scelta effettuata nel caso concreto.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Lavoro.pdf
Open Access dal 02/06/2022
Licenza:
Creative commons
Dimensione
1.49 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.49 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
|
Relazione.pdf
non disponibili
Licenza:
Creative commons
Dimensione
147.31 kB
Formato
Adobe PDF
|
147.31 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


