Il Consorzio del Parmigiano Reggiano e lo Stato Italiano da molti anni sono impegnati nella difesa, in numerosi procedimenti giudiziari, del termine “Parmesan” ai sensi delle normative nazionali e del Regolamento CE n.2081/1992 (oggi n.519/2006); hanno avviato numerose cause contro imprese di diversi Paesi europei che usano in modo non corretto il termine "Parmesan" e che, grazie all'evidenza dell'impianto normativo, hanno desistito dall’uso improprio del termine. Ma particolarmente interessanti sono state due cause innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee. La prima (C-66/2000), originata da un procedimento penale introdotto, innanzi al Tribunale di Parma, su iniziativa del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano nei confronti di un imprenditore italiano ritenuto responsabile di aver prodotto in Italia determinati quantitativi di formaggio grattugiato, destinati ad essere venduti al di fuori del mercato italiano, utilizzando indebitamente il nome “Parmesan”, è sfociata in una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal citato Tribunale alla Corte di giustizia delle Comunità europee. La seconda causa (C-132/2005) ha come oggetto l’inadempimento della Germania la quale ha omesso di intervenire d’ufficio sul proprio territorio per far cessare una situazione che, secondo la Commissione Europea, costituisce una violazione della normativa comunitaria in materia di indicazioni geografiche, vale a dire l’uso della denominazione “Parmesan” nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della DOP “Parmigiano Reggiano”.

Aspetti giurisprudenziali relativi al caso "Parmesan" / Di Lorenzo, G.. - (2009 Mar).

Aspetti giurisprudenziali relativi al caso "Parmesan"

DI LORENZO, Guido
2009-03-01

Abstract

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano e lo Stato Italiano da molti anni sono impegnati nella difesa, in numerosi procedimenti giudiziari, del termine “Parmesan” ai sensi delle normative nazionali e del Regolamento CE n.2081/1992 (oggi n.519/2006); hanno avviato numerose cause contro imprese di diversi Paesi europei che usano in modo non corretto il termine "Parmesan" e che, grazie all'evidenza dell'impianto normativo, hanno desistito dall’uso improprio del termine. Ma particolarmente interessanti sono state due cause innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee. La prima (C-66/2000), originata da un procedimento penale introdotto, innanzi al Tribunale di Parma, su iniziativa del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano nei confronti di un imprenditore italiano ritenuto responsabile di aver prodotto in Italia determinati quantitativi di formaggio grattugiato, destinati ad essere venduti al di fuori del mercato italiano, utilizzando indebitamente il nome “Parmesan”, è sfociata in una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal citato Tribunale alla Corte di giustizia delle Comunità europee. La seconda causa (C-132/2005) ha come oggetto l’inadempimento della Germania la quale ha omesso di intervenire d’ufficio sul proprio territorio per far cessare una situazione che, secondo la Commissione Europea, costituisce una violazione della normativa comunitaria in materia di indicazioni geografiche, vale a dire l’uso della denominazione “Parmesan” nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della DOP “Parmigiano Reggiano”.
mar-2009
Disciplina Nazionale ed Europea sulla produzione ed il controllo degli alimenti
Parmigiano-Reggiano
Safety Food
Dop
BRINDANI, Franco
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