Il saggio esamina la categoria dell’«accettazione presunta» dell’eredità, formula di conio giurisprudenziale con cui si designano le ipotesi in cui il chiamato assume la qualità di erede in assenza di una dichiarazione di accettazione e, talora, contro la sua volontà. L’indagine muove dal principio di necessarietà dell’accettazione e dalla distinzione, spesso offuscata nella prassi applicativa, tra l’accettazione tacita di cui all’art. 476 c.c., in cui l’effetto acquisitivo resta ancorato a una volontà ricostruita in via interpretativa dal comportamento del chiamato, e le fattispecie degli artt. 485 e 527 c.c., in cui l’acquisto discende direttamente dalla legge al ricorrere di presupposti oggettivi, senza che rilevi l’intento del chiamato. Ne deriva l’inadeguatezza descrittiva della formula corrente: in queste ipotesi non opera una presunzione in senso tecnico, ma il chiamato è considerato erede puro e semplice ex lege. Proprio perché l’effetto prescinde dalla volontà, esso può prodursi anche quando il chiamato abbia manifestato l’intenzione di non accettare. Il saggio si interroga sulla portata di questo dato rispetto al principio per cui nessuno può divenire erede contro la propria volontà. Da un lato, il subentro nel patrimonio del de cuius non segue alla sola apertura della successione, come nei sistemi di acquisto automatico, ma richiede un presupposto ulteriore, riconducibile a una condotta del chiamato: l’omessa redazione dell’inventario nei termini dell’art. 485 c.c., la sottrazione o l’occultamento di beni ereditari previsti dall’art. 527 c.c. Dall’altro, una parte della dottrina individua nell’acquisto dello Stato ex art. 586 c.c. l’unica ipotesi in cui l’acquisto si realizza senza che il chiamato possa impedirlo, poiché negli altri casi egli conserva la possibilità di evitare il perfezionamento della fattispecie acquisitiva. Il lavoro analizza quindi i presupposti del possesso rilevante ai fini dell’art. 485 c.c., alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito, e la questione della rinunzia tempestiva del chiamato possessore che non abbia redatto l’inventario. Sono infine considerate le conseguenze della qualità di erede puro e semplice, con riguardo alla responsabilità ultra vires e alla preclusione dell’azione di riduzione ai sensi dell’art. 564 c.c.

L’accettazione presunta dell’eredità e l’acquisto dell’eredità contro la volontà del chiamato / Natale, A.. - (2026), pp. 235-261.

L’accettazione presunta dell’eredità e l’acquisto dell’eredità contro la volontà del chiamato

andrea natale
2026-01-01

Abstract

Il saggio esamina la categoria dell’«accettazione presunta» dell’eredità, formula di conio giurisprudenziale con cui si designano le ipotesi in cui il chiamato assume la qualità di erede in assenza di una dichiarazione di accettazione e, talora, contro la sua volontà. L’indagine muove dal principio di necessarietà dell’accettazione e dalla distinzione, spesso offuscata nella prassi applicativa, tra l’accettazione tacita di cui all’art. 476 c.c., in cui l’effetto acquisitivo resta ancorato a una volontà ricostruita in via interpretativa dal comportamento del chiamato, e le fattispecie degli artt. 485 e 527 c.c., in cui l’acquisto discende direttamente dalla legge al ricorrere di presupposti oggettivi, senza che rilevi l’intento del chiamato. Ne deriva l’inadeguatezza descrittiva della formula corrente: in queste ipotesi non opera una presunzione in senso tecnico, ma il chiamato è considerato erede puro e semplice ex lege. Proprio perché l’effetto prescinde dalla volontà, esso può prodursi anche quando il chiamato abbia manifestato l’intenzione di non accettare. Il saggio si interroga sulla portata di questo dato rispetto al principio per cui nessuno può divenire erede contro la propria volontà. Da un lato, il subentro nel patrimonio del de cuius non segue alla sola apertura della successione, come nei sistemi di acquisto automatico, ma richiede un presupposto ulteriore, riconducibile a una condotta del chiamato: l’omessa redazione dell’inventario nei termini dell’art. 485 c.c., la sottrazione o l’occultamento di beni ereditari previsti dall’art. 527 c.c. Dall’altro, una parte della dottrina individua nell’acquisto dello Stato ex art. 586 c.c. l’unica ipotesi in cui l’acquisto si realizza senza che il chiamato possa impedirlo, poiché negli altri casi egli conserva la possibilità di evitare il perfezionamento della fattispecie acquisitiva. Il lavoro analizza quindi i presupposti del possesso rilevante ai fini dell’art. 485 c.c., alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito, e la questione della rinunzia tempestiva del chiamato possessore che non abbia redatto l’inventario. Sono infine considerate le conseguenze della qualità di erede puro e semplice, con riguardo alla responsabilità ultra vires e alla preclusione dell’azione di riduzione ai sensi dell’art. 564 c.c.
2026
979-12-5771-080-4
L’accettazione presunta dell’eredità e l’acquisto dell’eredità contro la volontà del chiamato / Natale, A.. - (2026), pp. 235-261.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11381/3078114
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