La progressiva emersione della necessità di protezione dei dati personali, intesa quale diritto fondamentale della persona, rappresenta uno dei passaggi più significativi del diritto – italiano ed europeo – contemporaneo. Il punto di partenza di codesta emersione, è spesso individuato nella tradizione statunitense del right to be let alone, concettualizzato a fine Ottocento da Warren e Brandeis, quale pretesa a essere lasciati in pace contro le intrusioni dei media e della curiosità sociale. L’angolo di visuale era, dunque, quello della riservatezza: il diritto acché la sfera di vita privata restasse sottratta allo sguardo altrui. Tuttavia, l’evoluzione del concetto di riservatezza, sviluppatasi nel continente europeo, si è discostata da quella matrice di carattere difensivo; fin dalle prime elaborazioni, infatti, la riservatezza è stata ancorata al valore della dignità della persona. Non solo un àmbito di intimità da proteggere; piuttosto, una condizione di libertà sostanziale funzionale all’autodeterminazione informativa. Il principio di riservatezza, invero, si intreccia con la centralità del valore della dignità e con la costruzione di una serie di situazioni giuridiche soggettive che proteggono l’identità fisica, morale e sociale della persona. La “novità” tecnologica, con l’informatizzazione dei trattamenti e la possibilità di raccogliere, aggregare e correlare enormi quantità di informazioni, mette in crisi la sufficienza delle categorie classiche: non si tratta più solo di impedire divulgazioni indebite, ma di governare l’intero ciclo di vita dell’informazione personale, dalla raccolta all’uso secondario, dai trasferimenti transfrontalieri alla conservazione indefinita.
La tutela dei dati personali / Natale, A.. - (2026), pp. 141-156.
La tutela dei dati personali
andrea natale
2026-01-01
Abstract
La progressiva emersione della necessità di protezione dei dati personali, intesa quale diritto fondamentale della persona, rappresenta uno dei passaggi più significativi del diritto – italiano ed europeo – contemporaneo. Il punto di partenza di codesta emersione, è spesso individuato nella tradizione statunitense del right to be let alone, concettualizzato a fine Ottocento da Warren e Brandeis, quale pretesa a essere lasciati in pace contro le intrusioni dei media e della curiosità sociale. L’angolo di visuale era, dunque, quello della riservatezza: il diritto acché la sfera di vita privata restasse sottratta allo sguardo altrui. Tuttavia, l’evoluzione del concetto di riservatezza, sviluppatasi nel continente europeo, si è discostata da quella matrice di carattere difensivo; fin dalle prime elaborazioni, infatti, la riservatezza è stata ancorata al valore della dignità della persona. Non solo un àmbito di intimità da proteggere; piuttosto, una condizione di libertà sostanziale funzionale all’autodeterminazione informativa. Il principio di riservatezza, invero, si intreccia con la centralità del valore della dignità e con la costruzione di una serie di situazioni giuridiche soggettive che proteggono l’identità fisica, morale e sociale della persona. La “novità” tecnologica, con l’informatizzazione dei trattamenti e la possibilità di raccogliere, aggregare e correlare enormi quantità di informazioni, mette in crisi la sufficienza delle categorie classiche: non si tratta più solo di impedire divulgazioni indebite, ma di governare l’intero ciclo di vita dell’informazione personale, dalla raccolta all’uso secondario, dai trasferimenti transfrontalieri alla conservazione indefinita.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


