L’emersione dell’ambiente nell’area dei valori giuridicamente rilevanti e «a protezione necessaria» è un fenomeno abbastanza recente. Almeno dagli anni settanta – dalla Conferenza ONU di Stoccolma del 1972 che ha approvato la «Dichiarazione sull’ambiente umano» – il problema della tutela dell’ambiente ha occupato l’agenda politica internazionale, europea e nazionale: di qui in poi un’alluvionale produzione normativa ha connotato ogni livello di governo. In particolare, come si vedrà, l’ordinamento internazionale è stata la culla dei principi fondamentali, muovendo dallo sviluppo sostenibile e pervenendo all’affermazione della c.d. “democrazia ambientale”, insieme coi suoi pilastri: l’informazione, la partecipazione ai procedimenti decisionali e, infine, l’accesso alla giustizia ambientale. Questi principi sono stati recepiti e sviluppati dall’ordinamento europeo, per poi essere trasfusi in quelli interni. L’ordinamento europeo ne ha ampliato l’elenco, includendovi – primus inter pares – il principio di sussidiarietà, subito rivelatosi un utile strumento di risoluzione di conflitti di competenza tra l’ordinamento sovranazionale e quelli interni in materia ambientale. Come tutti sanno, il principio di sussidiarietà regola le relazioni tra istituzioni, e tra queste e i soggetti privati; donde le due rispettive «proiezioni geometriche», verticale e orizzontale. Nel primo caso, il principio serve ad ascrivere la competenza (legislativa o amministrativa) in capo al livello di governo più adeguato. Il che, con riferimento alle competenze legislative, di solito comporta l’attribuzione al potere centrale, perché quest’ultimo ha una visione prospettica più ampia; con riferimento alle competenze amministrative, invece, quel principio implica una preferenza per gli enti di prossimità, ritenuti più idonei a gestire le specificità del territorio di riferimento. Nel secondo caso, il principio induce l’Autorità pubblica a promuovere l’iniziativa del privato e delle formazioni sociali per lo svolgimento di funzioni di interesse generale. Ma si tratta di una visione parziale del principio: a seconda del contesto di riferimento, europeo o nazionale, dei soggetti tra cui opera nonché degli obiettivi prefissati dall’ordinamento positivo, quelle proiezioni – verticale e orizzontale – assumono combinazioni ulteriori. Decisivo è l’interesse sotteso alla materia ambientale: l’esigenza di tutelare e conservare l’ambiente per la generazione presente e per quelle future. Che l’ordinamento si faccia carico delle generazioni future è una novità introdotta proprio dal diritto dell’ambiente, che giuridicizza il principio morale di solidarietà intergenerazionale. Ora, il principio di sussidiarietà, il principio di solidarietà e i loro raccordi con riferimento al diritto ambientale costituiscono il telaio di questo lavoro. L’indagine si sviluppa seguendo tre direttrici principali. La prima: l’ambiente evoca idee, suggestioni, timori e speranze per il futuro, ma è anche un concetto giuridicamente rilevante; è stato (ed è tuttora) oggetto di una normazione vòlta a garantire e, se possibile, accrescerne il livello di protezione. Assume particolare rilievo, dunque, l’analisi del contributo che ogni livello di governo ha apportato alla tutela dell’ambiente. Occorre poi dar conto degli sforzi dottrinali e giurisprudenziali per inscrivere l’ambiente nelle tradizionali categorie giuridiche. La seconda direttrice: nella linea evolutiva della disciplina ambientale, fondamentale è il ruolo assunto dall’Unione europea e dagli Stati membri (le cui relazioni sono regolate, come anticipato, anche dal principio di sussidiarietà). Fondamentale è, qui, l’analisi delle proiezioni tradizionali del principio di sussidiarietà e la ricerca di eventuali dimensioni “atipiche”. La terza direttrice di ricerca: le più efficaci misure di protezione ambientale non possono prescindere dall’assunzione di modelli di azione sostenibile da parte delle Istituzioni e dei privati: accettando impegni di tutela ambientale con la derivante messa in atto di scelte in grado di equilibrare quegli impegni con le esigenze di sviluppo. Su questo solco si innesta il principio di nuovo conio do not significant harm, sintesi più chiara della nuova strategia di crescita e di ripresa tracciata negli ultimi anni dall’Unione europea e del processo di transizione ecologica avviato. Il principio vincola e conforma l’azione delle Istituzioni a tutti i livelli di governo e, a valle, l’intervento dei privati. L’ambiente si connota per il dato che la sua conservazione deriva dall’ottemperanza a doveri di protezione imputabili tanto alle istituzioni quanto ai privati, mossi da una solidarietà imposta dall’adesione ai valori fondanti dell’ordinamento europeo e di quello nazionale nonché dal principio do not significant harm, ma anche da uno spontaneo motus animi. Da questo punto di vista, la solidarietà, insomma, è il propulsore dell’intervento delle Amministrazioni e dei privati. Sullo sfondo dell’indagine v’è il convincimento che l’ambiente sia un “laboratorio verde” nel quale sono sperimentate nuove categorie e nuove vie di diritto: sono i casi dell’informazione ambientale, della disciplina dell’accesso e della partecipazione ai procedimenti decisionali; del principio do not significant harm e delle relative implicazioni; oppure si prosegue il cammino – è il caso del principio di sussidiarietà – su strade non ancora percorse fino in fondo.

La tutela dell'ambiente nel prisma della transizione ecologica / Petrachi, M.. - (2023), pp. 5-265.

La tutela dell'ambiente nel prisma della transizione ecologica

Petrachi, M.
2023-01-01

Abstract

L’emersione dell’ambiente nell’area dei valori giuridicamente rilevanti e «a protezione necessaria» è un fenomeno abbastanza recente. Almeno dagli anni settanta – dalla Conferenza ONU di Stoccolma del 1972 che ha approvato la «Dichiarazione sull’ambiente umano» – il problema della tutela dell’ambiente ha occupato l’agenda politica internazionale, europea e nazionale: di qui in poi un’alluvionale produzione normativa ha connotato ogni livello di governo. In particolare, come si vedrà, l’ordinamento internazionale è stata la culla dei principi fondamentali, muovendo dallo sviluppo sostenibile e pervenendo all’affermazione della c.d. “democrazia ambientale”, insieme coi suoi pilastri: l’informazione, la partecipazione ai procedimenti decisionali e, infine, l’accesso alla giustizia ambientale. Questi principi sono stati recepiti e sviluppati dall’ordinamento europeo, per poi essere trasfusi in quelli interni. L’ordinamento europeo ne ha ampliato l’elenco, includendovi – primus inter pares – il principio di sussidiarietà, subito rivelatosi un utile strumento di risoluzione di conflitti di competenza tra l’ordinamento sovranazionale e quelli interni in materia ambientale. Come tutti sanno, il principio di sussidiarietà regola le relazioni tra istituzioni, e tra queste e i soggetti privati; donde le due rispettive «proiezioni geometriche», verticale e orizzontale. Nel primo caso, il principio serve ad ascrivere la competenza (legislativa o amministrativa) in capo al livello di governo più adeguato. Il che, con riferimento alle competenze legislative, di solito comporta l’attribuzione al potere centrale, perché quest’ultimo ha una visione prospettica più ampia; con riferimento alle competenze amministrative, invece, quel principio implica una preferenza per gli enti di prossimità, ritenuti più idonei a gestire le specificità del territorio di riferimento. Nel secondo caso, il principio induce l’Autorità pubblica a promuovere l’iniziativa del privato e delle formazioni sociali per lo svolgimento di funzioni di interesse generale. Ma si tratta di una visione parziale del principio: a seconda del contesto di riferimento, europeo o nazionale, dei soggetti tra cui opera nonché degli obiettivi prefissati dall’ordinamento positivo, quelle proiezioni – verticale e orizzontale – assumono combinazioni ulteriori. Decisivo è l’interesse sotteso alla materia ambientale: l’esigenza di tutelare e conservare l’ambiente per la generazione presente e per quelle future. Che l’ordinamento si faccia carico delle generazioni future è una novità introdotta proprio dal diritto dell’ambiente, che giuridicizza il principio morale di solidarietà intergenerazionale. Ora, il principio di sussidiarietà, il principio di solidarietà e i loro raccordi con riferimento al diritto ambientale costituiscono il telaio di questo lavoro. L’indagine si sviluppa seguendo tre direttrici principali. La prima: l’ambiente evoca idee, suggestioni, timori e speranze per il futuro, ma è anche un concetto giuridicamente rilevante; è stato (ed è tuttora) oggetto di una normazione vòlta a garantire e, se possibile, accrescerne il livello di protezione. Assume particolare rilievo, dunque, l’analisi del contributo che ogni livello di governo ha apportato alla tutela dell’ambiente. Occorre poi dar conto degli sforzi dottrinali e giurisprudenziali per inscrivere l’ambiente nelle tradizionali categorie giuridiche. La seconda direttrice: nella linea evolutiva della disciplina ambientale, fondamentale è il ruolo assunto dall’Unione europea e dagli Stati membri (le cui relazioni sono regolate, come anticipato, anche dal principio di sussidiarietà). Fondamentale è, qui, l’analisi delle proiezioni tradizionali del principio di sussidiarietà e la ricerca di eventuali dimensioni “atipiche”. La terza direttrice di ricerca: le più efficaci misure di protezione ambientale non possono prescindere dall’assunzione di modelli di azione sostenibile da parte delle Istituzioni e dei privati: accettando impegni di tutela ambientale con la derivante messa in atto di scelte in grado di equilibrare quegli impegni con le esigenze di sviluppo. Su questo solco si innesta il principio di nuovo conio do not significant harm, sintesi più chiara della nuova strategia di crescita e di ripresa tracciata negli ultimi anni dall’Unione europea e del processo di transizione ecologica avviato. Il principio vincola e conforma l’azione delle Istituzioni a tutti i livelli di governo e, a valle, l’intervento dei privati. L’ambiente si connota per il dato che la sua conservazione deriva dall’ottemperanza a doveri di protezione imputabili tanto alle istituzioni quanto ai privati, mossi da una solidarietà imposta dall’adesione ai valori fondanti dell’ordinamento europeo e di quello nazionale nonché dal principio do not significant harm, ma anche da uno spontaneo motus animi. Da questo punto di vista, la solidarietà, insomma, è il propulsore dell’intervento delle Amministrazioni e dei privati. Sullo sfondo dell’indagine v’è il convincimento che l’ambiente sia un “laboratorio verde” nel quale sono sperimentate nuove categorie e nuove vie di diritto: sono i casi dell’informazione ambientale, della disciplina dell’accesso e della partecipazione ai procedimenti decisionali; del principio do not significant harm e delle relative implicazioni; oppure si prosegue il cammino – è il caso del principio di sussidiarietà – su strade non ancora percorse fino in fondo.
2023
979-12-211-5037-7
La tutela dell'ambiente nel prisma della transizione ecologica / Petrachi, M.. - (2023), pp. 5-265.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
La tutela dell'ambiente nel prisma della transizione ecologica.pdf

solo utenti autorizzati

Tipologia: Versione (PDF) editoriale
Licenza: NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione 2.39 MB
Formato Adobe PDF
2.39 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11381/2938326
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact