● Il nuovo art. 2103 cod. civ. estende il potere in capo all’imprenditore di modificare le mansioni del prestatore di opere, ma mantiene una ratio protettiva della tutela della professionalità ● Il comma sesto dell’art. 2103 cod. civ. prevede la possibilità di modificare per via consensuale le mansioni esigibili da parte dell’imprenditore ● Il legislatore dispone limiti sostanziali e procedurali alla stipulazione dell’accordo di cui al sesto comma dell’art. 2103. ● Le eventuali modifiche del trattamento retributivo devono comunque rispettare i limiti imposti dall’art. 36, comma 1, Cost. ● L’accordo deve essere motivato dall’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione ● L’accordo per la modifica del profilo professionale può essere motivato anche dall’interesse del lavoratore all’acquisizione di una diversa professionalità... ● ...Ovvero al miglioramento delle proprie condizioni di vita ● L’accordo deve essere stipulato presso le sedi di cui all’art. 2113 cod. civ. o presso le commissioni di certificazione, al fine di tutelare l’autenticità delle determinazioni negoziali poste in essere dal prestatore di opere ● Permane, all’ultimo comma dell’art. 2103 cod. civ., la disposizione che comporta la nullità dei patti contrari

Le modifiche consensuali dell'oggetto del contratto e la tutela della professionalità / Pantano, Fabio. - STAMPA. - (2016), pp. 85-104.

Le modifiche consensuali dell'oggetto del contratto e la tutela della professionalità

PANTANO, Fabio
2016-01-01

Abstract

● Il nuovo art. 2103 cod. civ. estende il potere in capo all’imprenditore di modificare le mansioni del prestatore di opere, ma mantiene una ratio protettiva della tutela della professionalità ● Il comma sesto dell’art. 2103 cod. civ. prevede la possibilità di modificare per via consensuale le mansioni esigibili da parte dell’imprenditore ● Il legislatore dispone limiti sostanziali e procedurali alla stipulazione dell’accordo di cui al sesto comma dell’art. 2103. ● Le eventuali modifiche del trattamento retributivo devono comunque rispettare i limiti imposti dall’art. 36, comma 1, Cost. ● L’accordo deve essere motivato dall’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione ● L’accordo per la modifica del profilo professionale può essere motivato anche dall’interesse del lavoratore all’acquisizione di una diversa professionalità... ● ...Ovvero al miglioramento delle proprie condizioni di vita ● L’accordo deve essere stipulato presso le sedi di cui all’art. 2113 cod. civ. o presso le commissioni di certificazione, al fine di tutelare l’autenticità delle determinazioni negoziali poste in essere dal prestatore di opere ● Permane, all’ultimo comma dell’art. 2103 cod. civ., la disposizione che comporta la nullità dei patti contrari
2016
9788814211416
Le modifiche consensuali dell'oggetto del contratto e la tutela della professionalità / Pantano, Fabio. - STAMPA. - (2016), pp. 85-104.
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