Nel commento all’art. 25-ter del d.l.vo 231/2001, vengono innanzitutto prese in considerazione le ragioni dell'introduzione della norma nel corpo del d.l.vo risalente al 2001. Si sottolinea in particolare come la responsabilità dell'ente sia uno strumento per tentare di restituire effettività ai reati societari, la cui riforma era stata criticata, in quanto tendente a rendere troppo blanda la disciplina. Dopo una breve analisi delle fattispecie che determinano la responsabilità dell’ente e di quelle che ne restano escluse, si passa poi ad analizzare i criteri di imputazione oggettiva della responsabilità all’ente per i reati societari. Tali criteri assumono caratteri solo apparentemente differenziati rispetti ai criteri comuni indicati all’art. 5 del d.l.vo 231/2001. Ci si sofferma poi sulle diversa modalità d’individuazione dei soggetti attivi scelta dall'art. 25-ter, per sottolineare la scelta, compiuta dal legislatore, di limitare il novero dei soggetti attivi ad amministratori, direttori generali, liquidatori e sottoposti. Nel lavoro si spiega poi come l’irrilevanza dell’esercizio “di fatto” della gestione e controllo dell’ente sia solo apparente, poiché è vero che la formulazione dell’art. 25-ter, a differenza di quella dell’art. 5, non attribuisce esplicitamente alcuna rilevanza all’esercizio “di fatto” delle funzioni apicali, ma si può ritenere che l’art. 25-ter si sia discostato dalla norma di riferimento solo nel definire i soggetti attivi, adattando formalmente la prima parte dell’art. 5, lett. a), d.lg.vo 231/2001 alla “realtà” dei reati societari. Rispetto a questa prima parte dell'art. 5, l’art. 25-ter si pone quindi in rapporto di specialità e, benché non determini sostanziali differenze sotto il profilo contenutistico rispetto alla disciplina della norma-base, deve trovare applicazione in via esclusiva. L’art. 25-ter nulla dice però rispetto alla seconda parte dell’art. 5, lett. a), d.lg.vo n. 231/2001, che individua quello che è un principio fondante della normativa sulla responsabilità da reato delle persone giuridiche, ossia la responsabilità per esercizio “di fatto” delle funzioni apicali, recepito dal legislatore anche nella ridefinizione del reato societario che costituisce il presupposto del coinvolgimento dell’ente. Tale principio, contenuto nella disciplina generale di ascrizione della responsabilità all’ente, si può ritenere che non venga toccato dall’art. 25-ter e conservi quindi la sua piena validità. Altra differenza nei criteri di iscrizione all’ente dei reati societari consiste nell’esclusione del "vantaggio per la società". Anche questa viene evidenziata come una differenza solo apparente, l’interesse dell’ente è in realtà, a ben vedere, l’unico criterio di ascrizione. Si analizza poi diffusamente in cosa possa consistere l’interesse all’interno dei gruppi societari e si affronta il problema della riferibilità dell’interesse e dell’ascrizione di responsabilità ad un ente diverso da quello nel cui ambito il reato societario viene realizzato. Infine viene analizzato il ruolo dei modelli organizzativi nella prevenzione dei reati societari ed il complesso rapporto tra organismo di vigilanza e collegio sindacale nell'implementazione dei modelli organizzativi.

Art. 25-ter - Reati societari / Delsignore, Stefano. - (2010), pp. 335-367.

Art. 25-ter - Reati societari

DELSIGNORE, Stefano
2010-01-01

Abstract

Nel commento all’art. 25-ter del d.l.vo 231/2001, vengono innanzitutto prese in considerazione le ragioni dell'introduzione della norma nel corpo del d.l.vo risalente al 2001. Si sottolinea in particolare come la responsabilità dell'ente sia uno strumento per tentare di restituire effettività ai reati societari, la cui riforma era stata criticata, in quanto tendente a rendere troppo blanda la disciplina. Dopo una breve analisi delle fattispecie che determinano la responsabilità dell’ente e di quelle che ne restano escluse, si passa poi ad analizzare i criteri di imputazione oggettiva della responsabilità all’ente per i reati societari. Tali criteri assumono caratteri solo apparentemente differenziati rispetti ai criteri comuni indicati all’art. 5 del d.l.vo 231/2001. Ci si sofferma poi sulle diversa modalità d’individuazione dei soggetti attivi scelta dall'art. 25-ter, per sottolineare la scelta, compiuta dal legislatore, di limitare il novero dei soggetti attivi ad amministratori, direttori generali, liquidatori e sottoposti. Nel lavoro si spiega poi come l’irrilevanza dell’esercizio “di fatto” della gestione e controllo dell’ente sia solo apparente, poiché è vero che la formulazione dell’art. 25-ter, a differenza di quella dell’art. 5, non attribuisce esplicitamente alcuna rilevanza all’esercizio “di fatto” delle funzioni apicali, ma si può ritenere che l’art. 25-ter si sia discostato dalla norma di riferimento solo nel definire i soggetti attivi, adattando formalmente la prima parte dell’art. 5, lett. a), d.lg.vo 231/2001 alla “realtà” dei reati societari. Rispetto a questa prima parte dell'art. 5, l’art. 25-ter si pone quindi in rapporto di specialità e, benché non determini sostanziali differenze sotto il profilo contenutistico rispetto alla disciplina della norma-base, deve trovare applicazione in via esclusiva. L’art. 25-ter nulla dice però rispetto alla seconda parte dell’art. 5, lett. a), d.lg.vo n. 231/2001, che individua quello che è un principio fondante della normativa sulla responsabilità da reato delle persone giuridiche, ossia la responsabilità per esercizio “di fatto” delle funzioni apicali, recepito dal legislatore anche nella ridefinizione del reato societario che costituisce il presupposto del coinvolgimento dell’ente. Tale principio, contenuto nella disciplina generale di ascrizione della responsabilità all’ente, si può ritenere che non venga toccato dall’art. 25-ter e conservi quindi la sua piena validità. Altra differenza nei criteri di iscrizione all’ente dei reati societari consiste nell’esclusione del "vantaggio per la società". Anche questa viene evidenziata come una differenza solo apparente, l’interesse dell’ente è in realtà, a ben vedere, l’unico criterio di ascrizione. Si analizza poi diffusamente in cosa possa consistere l’interesse all’interno dei gruppi societari e si affronta il problema della riferibilità dell’interesse e dell’ascrizione di responsabilità ad un ente diverso da quello nel cui ambito il reato societario viene realizzato. Infine viene analizzato il ruolo dei modelli organizzativi nella prevenzione dei reati societari ed il complesso rapporto tra organismo di vigilanza e collegio sindacale nell'implementazione dei modelli organizzativi.
2010
9788859805571
Art. 25-ter - Reati societari / Delsignore, Stefano. - (2010), pp. 335-367.
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