Il commento delle norme che disciplinano le ispezioni si sofferma sul nuovo inquadramento sistematico di questo istituto, il quale ha trovato collocazione nel libro III dedicato alle prove e, più specificamente, nel titolo III, che disciplina i mezzi di ricerca della prova. La conseguenza è l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 495 co. 2 c.p.p. alle ispezioni, non essendo consentito ricomprendere nel termine “prova”, intesa come fonte di convincimento, il mezzo attraverso il quale la prova stessa viene ricercata per essere poi offerta al giudice della decisione. Sono analizzate le differenze con istituti affini e vengono individuati i soggetti ai quali compete il potere di disporre questo mezzo di ricerca della prova; al riguardo si ritiene che anche il Giudice dell’udienza preliminare sia legittimato a disporre le ispezioni a seguito delle innovazioni introdotte dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479. Particolare attenzione viene dedicata alle garanzie difensive che, nell’attuale codice, registrano un rafforzamento a fronte della maggiore sensibilità legislativa per il profilo di incidenza delle ispezioni sui diritti di libertà dell’individuo. L’analisi delle modalità esecutive dell’ispezione personale (art. 245 c.p.p.) e dell’ispezione di luoghi o cose (art. 246 c.p.p.) evidenzia le cautele predisposte dal legislatore per l’espletamento di questo mezzo di ricerca della prova.
COMMENTO AGLI ARTT. 244 - 246 / Sturla, Maria Teresa. - (2008), pp. 1838-1850.
COMMENTO AGLI ARTT. 244 - 246
STURLA, Maria Teresa
2008-01-01
Abstract
Il commento delle norme che disciplinano le ispezioni si sofferma sul nuovo inquadramento sistematico di questo istituto, il quale ha trovato collocazione nel libro III dedicato alle prove e, più specificamente, nel titolo III, che disciplina i mezzi di ricerca della prova. La conseguenza è l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 495 co. 2 c.p.p. alle ispezioni, non essendo consentito ricomprendere nel termine “prova”, intesa come fonte di convincimento, il mezzo attraverso il quale la prova stessa viene ricercata per essere poi offerta al giudice della decisione. Sono analizzate le differenze con istituti affini e vengono individuati i soggetti ai quali compete il potere di disporre questo mezzo di ricerca della prova; al riguardo si ritiene che anche il Giudice dell’udienza preliminare sia legittimato a disporre le ispezioni a seguito delle innovazioni introdotte dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479. Particolare attenzione viene dedicata alle garanzie difensive che, nell’attuale codice, registrano un rafforzamento a fronte della maggiore sensibilità legislativa per il profilo di incidenza delle ispezioni sui diritti di libertà dell’individuo. L’analisi delle modalità esecutive dell’ispezione personale (art. 245 c.p.p.) e dell’ispezione di luoghi o cose (art. 246 c.p.p.) evidenzia le cautele predisposte dal legislatore per l’espletamento di questo mezzo di ricerca della prova.File | Dimensione | Formato | |
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