Nel commento all’art. 194 c.p.p. viene innanzitutto affrontato il tema della struttura della testimonianza, tipico mezzo di prova orale, rappresentativa, costituenda. L’esame si estende all’oggetto della testimonianza evidenziando le ragioni che determinano i limiti oggettivi legislativamente prescritti per questa prova. Particolare attenzione viene dedicata alla valutazione della testimonianza da parte del Giudice. Nel commento dell’art. 195 c.p.p. viene dato rilievo alle cautele previste dal legislatore per la testimonianza indiretta, che determinano un meccanismo dove la generale ammissibilità dei relata nel processo viene temperata da una serie di sbarramenti alla loro utilizzabilità da parte del giudicante ai fini della formazione del convincimento giudiziale. Particolare attenzione viene dedicata al divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria alla luce soprattutto della costituzionalizzazione dei principi del giusto processo, introdotti nell’art. 111 Cost. In assenza di alcuna indicazione codicistica circa il valore probatorio da attribuire alla testimonianza indiretta, vengono esaminati i diversi orientamenti della dottrina e della giurisprudenza relativamente alla valutazione di questa prova.
COMMENTO ARTT. 194 - 195 / Sturla, Maria Teresa. - (2008), pp. 752-768.
COMMENTO ARTT. 194 - 195
STURLA, Maria Teresa
2008-01-01
Abstract
Nel commento all’art. 194 c.p.p. viene innanzitutto affrontato il tema della struttura della testimonianza, tipico mezzo di prova orale, rappresentativa, costituenda. L’esame si estende all’oggetto della testimonianza evidenziando le ragioni che determinano i limiti oggettivi legislativamente prescritti per questa prova. Particolare attenzione viene dedicata alla valutazione della testimonianza da parte del Giudice. Nel commento dell’art. 195 c.p.p. viene dato rilievo alle cautele previste dal legislatore per la testimonianza indiretta, che determinano un meccanismo dove la generale ammissibilità dei relata nel processo viene temperata da una serie di sbarramenti alla loro utilizzabilità da parte del giudicante ai fini della formazione del convincimento giudiziale. Particolare attenzione viene dedicata al divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria alla luce soprattutto della costituzionalizzazione dei principi del giusto processo, introdotti nell’art. 111 Cost. In assenza di alcuna indicazione codicistica circa il valore probatorio da attribuire alla testimonianza indiretta, vengono esaminati i diversi orientamenti della dottrina e della giurisprudenza relativamente alla valutazione di questa prova.File | Dimensione | Formato | |
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