Dopo pochi mesi dall’introduzione nell’impianto del codice penale del tanto discusso delitto di pornografia virtuale, l’Autore offre un’interpretazione “costituzionalmente orientata” della norma, cercando di trovare un difficile equilibrio fra tutela dei minori e rispetto dei principi costituzionali. L’oscurità del dettato normativo dà adito a contrastanti interpretazioni della nuova disposizione. Pertanto, per comprenderne compiutamente il contenuto e gli obiettivi, l’Autore l’ha esaminata ripercorrendone l’iter logico-cronologico, analizzando, dapprima i documenti internazionali che ne costituiscono le fondamenta, e poi i lavori preparatori che hanno portato alla sua definitiva formulazione. La lettura attenta di queste fonti è stata di ausilio per individuare sia l’oggetto materiale del reato, sia il bene giuridico tutelato. L’Autore ritiene che l’incriminazione debba circoscriversi alle sole immagini “parzialmente” virtuali, ossia realizzate attraverso l’utilizzo di immagini rappresentanti minori reali, e che le "parti" del corpo del minore utilizzate per la realizzazione dell'immagine debbano essere "riconoscibili”, intendendo per "riconoscibile" quella parte della figura del minore che permetta di condurre alla sua identificazione. Si tratta di un’interpretazione fondata sulla necessità di recuperare una maggiore vicinanza fra la nuova fattispecie di reato ed il bene giuridico tutelato dalla normativa, onde giustificarne la collocazione nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale, ed in particolare contro lo sviluppo psico-fisico dei minori.

Art. 600-quater.1 c.p. (Pornografia virtuale) / Bianchi, Malaika. - (2006), pp. 243-309.

Art. 600-quater.1 c.p. (Pornografia virtuale)

Malaika Bianchi
2006-01-01

Abstract

Dopo pochi mesi dall’introduzione nell’impianto del codice penale del tanto discusso delitto di pornografia virtuale, l’Autore offre un’interpretazione “costituzionalmente orientata” della norma, cercando di trovare un difficile equilibrio fra tutela dei minori e rispetto dei principi costituzionali. L’oscurità del dettato normativo dà adito a contrastanti interpretazioni della nuova disposizione. Pertanto, per comprenderne compiutamente il contenuto e gli obiettivi, l’Autore l’ha esaminata ripercorrendone l’iter logico-cronologico, analizzando, dapprima i documenti internazionali che ne costituiscono le fondamenta, e poi i lavori preparatori che hanno portato alla sua definitiva formulazione. La lettura attenta di queste fonti è stata di ausilio per individuare sia l’oggetto materiale del reato, sia il bene giuridico tutelato. L’Autore ritiene che l’incriminazione debba circoscriversi alle sole immagini “parzialmente” virtuali, ossia realizzate attraverso l’utilizzo di immagini rappresentanti minori reali, e che le "parti" del corpo del minore utilizzate per la realizzazione dell'immagine debbano essere "riconoscibili”, intendendo per "riconoscibile" quella parte della figura del minore che permetta di condurre alla sua identificazione. Si tratta di un’interpretazione fondata sulla necessità di recuperare una maggiore vicinanza fra la nuova fattispecie di reato ed il bene giuridico tutelato dalla normativa, onde giustificarne la collocazione nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale, ed in particolare contro lo sviluppo psico-fisico dei minori.
2006
9788813269906
Art. 600-quater.1 c.p. (Pornografia virtuale) / Bianchi, Malaika. - (2006), pp. 243-309.
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