Abstract La tutela internazionale dei diritti del bambino Nonostante le numerose convenzioni concluse a tutela dei diritti del bambino, le ancor più numerose iniziative promosse dalle Nazioni Unite, la predisposizione di appositi organi sussidiari nell’ambito della stessa Organizzazione e l’azione svolta dalle Agenzie specializzate, il numero dei bambini morti ogni anno per denutrizione e malattie (curabili), vittime di sfruttamento, trafficati, abusati, violentati resta impressionante. Il diritto internazionale non fornisce una definizione univoca di bambino anche se, pur con qualche incertezza, va orientandosi verso una nozione che considera bambino l’infra-diciottenne. Disposizioni a tutela del bambini si possono trovare nei trattati di diritto umanitario, in quelli di diritto internazionale privato e processuale, mentre è ovvio che al bambino, in quanto essere umano, sono applicabili i trattati di tutela dei diritti umani. Il bambino, tuttavia, non è soltanto un piccolo adulto, ma ha esigenze peculiari che si traducono in diritti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti agli adulti. La Convenzione sui diritti del bambino del 1989 riunisce in modo organico le disposizioni contenute in altri trattati che l’avevano preceduta, ne contempla di nuove e riformula «a misura di bambino» alcune di quelle esistenti, facendo dell’«interesse superiore del bambino» l’esigenza primaria di cui gli Stati devono tener conto in tutte le azioni che lo riguardano. Nella Convenzione non mancano punti deboli, primo fra tutti un meccanismo di controllo – il Comitato – privo di poteri vincolanti. Altri importanti trattati affrontano problemi che si traducono in violazione di più specifici diritti umani: sfruttamento sessuale, traffico, prostituzione, pornografia, turismo sessuale. Si tratta, in taluni casi, di fenomeni che richiedono tempi lunghi per essere debellati e uno sforzo costante da parte degli Stati che invece, talvolta, sono poco propensi a rinunciare a fonti di notevoli introiti economici, anche a scapito della salute fisica e mentale dei bambini. Proprio con riferimento al fenomeno del turismo sessuale, è opportuno che gli Stati dai quali i turisti sessuali provengono si attivino, come si è fatto con la legislazione italiana, per perseguirli penalmente, nei propri tribunali, una volta tornati in patria.
La tutela internazionale dei diritti del bambino / Maffei, Maria Clara. - 1:(2006), pp. 232-275.
La tutela internazionale dei diritti del bambino
MAFFEI, Maria Clara
2006-01-01
Abstract
Abstract La tutela internazionale dei diritti del bambino Nonostante le numerose convenzioni concluse a tutela dei diritti del bambino, le ancor più numerose iniziative promosse dalle Nazioni Unite, la predisposizione di appositi organi sussidiari nell’ambito della stessa Organizzazione e l’azione svolta dalle Agenzie specializzate, il numero dei bambini morti ogni anno per denutrizione e malattie (curabili), vittime di sfruttamento, trafficati, abusati, violentati resta impressionante. Il diritto internazionale non fornisce una definizione univoca di bambino anche se, pur con qualche incertezza, va orientandosi verso una nozione che considera bambino l’infra-diciottenne. Disposizioni a tutela del bambini si possono trovare nei trattati di diritto umanitario, in quelli di diritto internazionale privato e processuale, mentre è ovvio che al bambino, in quanto essere umano, sono applicabili i trattati di tutela dei diritti umani. Il bambino, tuttavia, non è soltanto un piccolo adulto, ma ha esigenze peculiari che si traducono in diritti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti agli adulti. La Convenzione sui diritti del bambino del 1989 riunisce in modo organico le disposizioni contenute in altri trattati che l’avevano preceduta, ne contempla di nuove e riformula «a misura di bambino» alcune di quelle esistenti, facendo dell’«interesse superiore del bambino» l’esigenza primaria di cui gli Stati devono tener conto in tutte le azioni che lo riguardano. Nella Convenzione non mancano punti deboli, primo fra tutti un meccanismo di controllo – il Comitato – privo di poteri vincolanti. Altri importanti trattati affrontano problemi che si traducono in violazione di più specifici diritti umani: sfruttamento sessuale, traffico, prostituzione, pornografia, turismo sessuale. Si tratta, in taluni casi, di fenomeni che richiedono tempi lunghi per essere debellati e uno sforzo costante da parte degli Stati che invece, talvolta, sono poco propensi a rinunciare a fonti di notevoli introiti economici, anche a scapito della salute fisica e mentale dei bambini. Proprio con riferimento al fenomeno del turismo sessuale, è opportuno che gli Stati dai quali i turisti sessuali provengono si attivino, come si è fatto con la legislazione italiana, per perseguirli penalmente, nei propri tribunali, una volta tornati in patria.File | Dimensione | Formato | |
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