L'art. 23, l. 990/1969, sull'assicurazione obbligatoria dispone che accanto all'assicuratore, chiamato a rispondere per i danni cagionati dalla circolazione dei veicoli deve essere chiamato anche chi ha causato il danno, cioè il conducente. L'art. 2054 c.c., dopo aver stabilito al 1° co, la responsabilità diretta del conducente del veicolo che abbia provocato un danno a persone o cose, dispone nel 3° co. sulla responsabilità solidale del proprietario del veicolo con il conducente, salvo la prova contraria della circolazione del veicolo contro la sua volontà. Tale comma stabilisce due deroghe alla responsabilità suddetta: quella dell'usufruttuario e quella dell'acquirente con patto di riservato dominio. Il problema è se legittimato passivo con il conducente sia la società di leasing o solo l'utilizzatore. La questione non si pone più riguardo all'utilizzatore che è stato richiamato espressamente dal d.lg. 285/1992 come obbligato in via sussidiaria rispetto al conducente. Allo stato attuale in genere si nega la responsabilità del concedente in leasing accanto a quella dell'utilizzatore. Il leasing automobilistico si può configurare come leasing finanziario e come leasing operativo. Solo nel primo legittimato passivo è l'utilizzatore. Nell'operativo infatti l'utilizzatore è semplice detentore mentre nell'altro è possessore, come nella vendita con patto di riservato dominio e nell'usufrutto. In questi casi si costringe il proprietario entro i limiti della nuda proprietà.
L'UTILIZZATORE IN LEASING / LO MORO, Maria Fortunata. - (2006), pp. 157-162.
L'UTILIZZATORE IN LEASING
LO MORO, Maria Fortunata
2006-01-01
Abstract
L'art. 23, l. 990/1969, sull'assicurazione obbligatoria dispone che accanto all'assicuratore, chiamato a rispondere per i danni cagionati dalla circolazione dei veicoli deve essere chiamato anche chi ha causato il danno, cioè il conducente. L'art. 2054 c.c., dopo aver stabilito al 1° co, la responsabilità diretta del conducente del veicolo che abbia provocato un danno a persone o cose, dispone nel 3° co. sulla responsabilità solidale del proprietario del veicolo con il conducente, salvo la prova contraria della circolazione del veicolo contro la sua volontà. Tale comma stabilisce due deroghe alla responsabilità suddetta: quella dell'usufruttuario e quella dell'acquirente con patto di riservato dominio. Il problema è se legittimato passivo con il conducente sia la società di leasing o solo l'utilizzatore. La questione non si pone più riguardo all'utilizzatore che è stato richiamato espressamente dal d.lg. 285/1992 come obbligato in via sussidiaria rispetto al conducente. Allo stato attuale in genere si nega la responsabilità del concedente in leasing accanto a quella dell'utilizzatore. Il leasing automobilistico si può configurare come leasing finanziario e come leasing operativo. Solo nel primo legittimato passivo è l'utilizzatore. Nell'operativo infatti l'utilizzatore è semplice detentore mentre nell'altro è possessore, come nella vendita con patto di riservato dominio e nell'usufrutto. In questi casi si costringe il proprietario entro i limiti della nuda proprietà.File | Dimensione | Formato | |
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