Le società cooperative con più di 50 soci possono essere “effettivamente” o “solo formalmente vestite” da cooperative. Alle prime, si applica il favor legis che trova fondamento nell’art. 45 della Costituzione e le Leggi che a questo si conformano per la sua attuazione; alle seconde, quella generale sulle società di capitali. L’attività cooperativa è sempre finalizzata ad un bene comune, individuato e condiviso dai soci. Pertanto, solo nel caso di fondi raccolti con vincolo di destinazione è riscontrabile la caratteristica distintiva della cooperazione e quindi rientrante a pieno titolo nel regime speciale. Al di fuori di questa fattispecie, pur formalmente raccolto da una società cooperativa, siamo in presenza di raccolta di risparmio a fini di investimento per mero profitto. Un intervento ben più inciso sarebbe quello di prescrivere la scissione societaria dell’attività di intermediazione finanziaria (raccolta e impiego di capitale) da quella istituzionale “non finanziaria”. Con riferimento al social lending, la regolamentazione in parola dovrebbe essere estesa, aggiungendo un terzo caso al quinto comma, di esonero dal novero della raccolta di risparmio tra il pubblico: “– l’acquisizione di fondi effettuata tramite piattaforme internet based gestite da enti partecipati o promossi da banche o enti iscritti in associazioni internazionali tra operatori della finanza etica o dell’alternative banking. Ai fini della presente, per “associazioni internazionali tra operatori della finanza etica o dell’alternative banking” si intendono associazioni o consorzi i cui partecipanti siano enti residenti in almeno tre diversi Stati e di cui almeno un terzo dei membri siano enti sottoposti alla vigilanza prudenziale nello Stato di residenza; gli enti associati devono avere per finalità della propria attività il beneficio per le persone, l’ambiente o le comunità tramite l’esercizio dell’attività finanziaria e i servizi accessori."

Consultazione pubblica alle disposizioni in materia di “raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche” / Tagliavini, Giulio; Alberto, Lanzavecchia. - (2016), pp. 1-11.

Consultazione pubblica alle disposizioni in materia di “raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche”

TAGLIAVINI, Giulio;
2016-01-01

Abstract

Le società cooperative con più di 50 soci possono essere “effettivamente” o “solo formalmente vestite” da cooperative. Alle prime, si applica il favor legis che trova fondamento nell’art. 45 della Costituzione e le Leggi che a questo si conformano per la sua attuazione; alle seconde, quella generale sulle società di capitali. L’attività cooperativa è sempre finalizzata ad un bene comune, individuato e condiviso dai soci. Pertanto, solo nel caso di fondi raccolti con vincolo di destinazione è riscontrabile la caratteristica distintiva della cooperazione e quindi rientrante a pieno titolo nel regime speciale. Al di fuori di questa fattispecie, pur formalmente raccolto da una società cooperativa, siamo in presenza di raccolta di risparmio a fini di investimento per mero profitto. Un intervento ben più inciso sarebbe quello di prescrivere la scissione societaria dell’attività di intermediazione finanziaria (raccolta e impiego di capitale) da quella istituzionale “non finanziaria”. Con riferimento al social lending, la regolamentazione in parola dovrebbe essere estesa, aggiungendo un terzo caso al quinto comma, di esonero dal novero della raccolta di risparmio tra il pubblico: “– l’acquisizione di fondi effettuata tramite piattaforme internet based gestite da enti partecipati o promossi da banche o enti iscritti in associazioni internazionali tra operatori della finanza etica o dell’alternative banking. Ai fini della presente, per “associazioni internazionali tra operatori della finanza etica o dell’alternative banking” si intendono associazioni o consorzi i cui partecipanti siano enti residenti in almeno tre diversi Stati e di cui almeno un terzo dei membri siano enti sottoposti alla vigilanza prudenziale nello Stato di residenza; gli enti associati devono avere per finalità della propria attività il beneficio per le persone, l’ambiente o le comunità tramite l’esercizio dell’attività finanziaria e i servizi accessori."
2016
Consultazione pubblica alle disposizioni in materia di “raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche” / Tagliavini, Giulio; Alberto, Lanzavecchia. - (2016), pp. 1-11.
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