Marchio e Nome Geografico (Abstract) Nel settore agroalimentare con riferimento all’uso del nome geografico la disciplina sui marchi coesiste con la disciplina sull’etichettatura dei prodotti alimentari e il Regolamento comunitario sulle denominazioni di origine protetta. Con la disciplina sull’uso di un nome geografico in una attività economico-concorrenziale il Legislatore sembra abbia voluto: evitare di ingannare i consumatori; consentire sempre a chiunque di indicare una provenienza; evitare di costituire posizioni di privilegio che non siano conformi a principi generali dell’ordinamento e, quindi, non siano giustificate; consentire di costituire posizioni di privilegio purchè limitate. In materia di marchi il Legislatore ha disposto il divieto di registrare come marchio un nome geografico . Il rigoroso divieto è temperato da una sola espressa eccezione costituita dalla previsione di poter registrare un nome geografico come marchio collettivo che, com’è noto, è un segno distintivo che svolge funzione qualitativa. Nel settore agroalimentare dove il nome geografico è particolarmente utilizzato, la disciplina del marchio collettivo deve essere coordinata, in particolare, con altre regolamentazioni dettate dal Legislatore con riferimento all’uso del nome geografico e cioè con il Regolamento Comunitario relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, con il quale il Legislatore ha dettato una regolamentazione relativa a segni distintivi nel settore agroalimentare ed ha istituito due forme di registrazione comunitaria per due segni distintivi che hanno come oggetto un nome geografico. Il marchio collettivo può essere costituito da una denominazione geografica e, quindi, sostanzialmente una denominazione geografica, cioè una DOP o una IGP, può essere registrata come marchio collettivo. D’altra parte la registrazione con il marchio collettivo delle denominazioni geografiche, rende anche più forte lo stesso marchio collettivo. La combinazione tra denominazione geografica e marchio collettivo dà forza sia al nome geografico registrato, sia al nome geografico registrato come marchio collettivo.

Marchio e nome geografico / Magelli, Silvia. - 2:(2004), pp. 909-926.

Marchio e nome geografico

MAGELLI, Silvia
2004-01-01

Abstract

Marchio e Nome Geografico (Abstract) Nel settore agroalimentare con riferimento all’uso del nome geografico la disciplina sui marchi coesiste con la disciplina sull’etichettatura dei prodotti alimentari e il Regolamento comunitario sulle denominazioni di origine protetta. Con la disciplina sull’uso di un nome geografico in una attività economico-concorrenziale il Legislatore sembra abbia voluto: evitare di ingannare i consumatori; consentire sempre a chiunque di indicare una provenienza; evitare di costituire posizioni di privilegio che non siano conformi a principi generali dell’ordinamento e, quindi, non siano giustificate; consentire di costituire posizioni di privilegio purchè limitate. In materia di marchi il Legislatore ha disposto il divieto di registrare come marchio un nome geografico . Il rigoroso divieto è temperato da una sola espressa eccezione costituita dalla previsione di poter registrare un nome geografico come marchio collettivo che, com’è noto, è un segno distintivo che svolge funzione qualitativa. Nel settore agroalimentare dove il nome geografico è particolarmente utilizzato, la disciplina del marchio collettivo deve essere coordinata, in particolare, con altre regolamentazioni dettate dal Legislatore con riferimento all’uso del nome geografico e cioè con il Regolamento Comunitario relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, con il quale il Legislatore ha dettato una regolamentazione relativa a segni distintivi nel settore agroalimentare ed ha istituito due forme di registrazione comunitaria per due segni distintivi che hanno come oggetto un nome geografico. Il marchio collettivo può essere costituito da una denominazione geografica e, quindi, sostanzialmente una denominazione geografica, cioè una DOP o una IGP, può essere registrata come marchio collettivo. D’altra parte la registrazione con il marchio collettivo delle denominazioni geografiche, rende anche più forte lo stesso marchio collettivo. La combinazione tra denominazione geografica e marchio collettivo dà forza sia al nome geografico registrato, sia al nome geografico registrato come marchio collettivo.
2004
8814103208
Marchio e nome geografico / Magelli, Silvia. - 2:(2004), pp. 909-926.
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